Si può guidare scalzi o in pantofole o infradito: ma attenzione ai rischi

Si può guidare la macchina in pantofole o scalzi senza rischiare una multa, ma si può rischiare di risarcire i danni

guidare scalzi

La maggior parte delle persone sono assolutamente convinte che sia vietato guidare in pantofole, con gli infradito o scalzi, perché il divieto sarebbe sancito dal codice della strada.

Anzi, temendo di essere multati in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, alcuni portano appositamente un paio di scarpe “di ricambio” per guidare.

Non è insolito infatti vedere persone che, lasciata la spiaggia, effettuano il “cambio” a bordo strada o sul sedile dell’auto con lo sportello aperto.

La convinzione del divieto risale però ad una vecchia normativa del Codice della Strada che è stata eliminata dal 1993, quindi ad oggi non esiste alcuna norma del codice della strada che stabilisca un divieto specifico di utilizzare o meno le calzature alla guida, oppure di utilizzarne un determinato tipo.

Pertanto, la guida con pantofole, infradito o scalzi non è affatto vietata, e non si rischia nessuna multa.

È chiaro che ciascun conducente avrà quantomeno il buon senso di indossare delle calzature che gli consentano di guidare in sicurezza per sé e per gli altri.

I rischi assicurativi

Se guidare scalzi o in ciabatte è consentito e non espone al rischio di sanzioni, si può però rischiare, in caso di sinistro, di non essere risarciti dall’assicurazione.

Ciò potrebbe accadere sia nel caso in cui l’evento dannoso si dovesse verificare proprio a causa della condotta del conducente, ad esempio una ciabatta che si incastra sotto il pedale o il piede nudo che scivola, sia nel caso in cui la circostanza delle calzature dovesse essere indicata nel verbale delle forze dell’ordine.

Leggi anche: In pista con la moto chi paga i danni in caso di incidente 

In questi casi infatti, l’assicurazione potrebbe contestare al conducente di non avere comunque tenuto un comportamento conforme al Codice della Strada ai sensi degli artt.140 e 141, rifiutandosi di pagare in tutto o in parte il danno, oppure effettuando rivalsa sul titolare della polizza.

In particolare, l’articolo 141 comma 2 stabilisce: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.