E’ in vigore dal 1° gennaio 2021 il nuovo regolamento europeo sui droni. L’entrata in vigore è slittata di sei mesi a seguito della Emergenza Covid-19.
Quando si parla di drone, una buona parte delle persone pensa ad un giocattolo per bambini, ma i droni ormai vengono utilizzati per gli scopi più disparati, ad esempio per le riprese ai matrimoni, per riprendere le gare e manifestazioni sportive.
Li utilizzano i tecnici per lavoro (geometri, ingegneri, architetti), oppure vengono utilizzati per scopi amatoriali e hobbistici.
Il drone è a tutti gli effetti un aeromobile e come tale soggetto a regolamentazione.
Chi deve regolamentare?
Il regolamento di esecuzione UE 2019/947, modificato con riferimento alle date di applicazione di determinate misure dal Regolamento UE 2020/746 a causa della pandemia prevede le disposizioni dettagliate per l’esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio c.d. UAS (Unmanned Aerial Sistema), compresi i piloti remoti e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.
Il Regolamento non distingue più se il drone viene utilizzato per svago o per scopi commerciali e professionali.
La competenza per la regolamentazione delle c.d. “operazioni” SAPR (mezzi aerei a pilotaggio remoto) è passata dall’E.N.A.C (Ente Nazionale Aviazione Civile) all’EASA (European Union Aviation Safety Agency).
Nel Regolamento è previsto che ciascuno stato membro designi una autorità competente, responsabile per i compiti di cui all’art. 18.
L’EASA ha istituito alcune categorie per le operazioni (far volare il proprio drone) e alcune per i droni.
Con il Regolamento non è più rilevante il fatto di pilotare un UAS per scopi lavorativi o per hobby, ma rileva la potenziale pericolosità dell’operazione per le persone e per le cose.
Categorie delle “operazioni” UAS
Il Regolamento all’art. 3 prevede tre categorie:
- Open (Aperta) (art.4): le operazioni in tale categoria non sono soggette ad autorizzazione preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte dell’operatore prima che l’operazione abbia luogo.
- Specific (Specifica) (art. 5): quando è necessaria una autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente o di una autorizzazione ricevuta conformemente all’art. 16 o nei casi di cui all’art. 5 paragrafo 5, di una dichiarazione che deve essere presentata da un operatore UAS.
- Certified (Certificata) (art. 6) tali operazioni necessitano della certificazione dell’UAS , a norma del Regolamento , della certificazione dell’operatore e, in alcuni casi della “licenza” del pilota remoto.
Vediamo quali operazioni rientrano nella categoria certificata, che è quella che richiede maggiore attenzione.
Operazioni classificate certified sono le operazioni effettuate in una delle seguenti condizioni:
- il sorvolo di assembramenti di persone;
- il trasporto di persone;
- il trasporto di merci pericolose che può comportare un rischio elevato per terzi in caso di incidente.
E’ prevista una età minima per i piloti remoti?
L’art. 9 del Regolamento prevede una età minima di 16 anni per i piloti remoti che gestiscono un UAS nella categoria aperta e specifica.
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Non è richiesta una età minima per i piloti remoti che:
- operano nella sottocategoria di UAS da ritenersi un giocattolo;
- utilizzano Uas costruiti da privati con massa massima al decollo inferiore a 250 g;
- operano sotto la supervisione diretta di un pilota remoto che rispetta le disposizioni del Regolamento.
E’ previsto che gli stati membri possano abbassare l’età minima in base ai rischi specifici associati alle operazioni nei loro territori di due anni per i piloti che operano nella categoria specifica, e di 4 anni per i piloti che operano nella categoria aperta.