Delibazione: quando decade l’obbligo di mantenimento dell’ex coniuge

Con la delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio canonico si può ottenere la nullità anche per lo Stato italiano

Di cosa si tratta

Con il termine delibazione si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale uno Stato viene riconosciuta efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato.

A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico. In Italia infatti, nonostante la legge 128 del 1995 (Riforma del Diritto internazionale), che darebbe efficacia alle sentenze straniere automaticamente, per le sentenze ottenute nell’ordinamento canonico, si fa riferimento agli Accordi sottoscritti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984, che modificavano di fatto  tutta la precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929.
Infatti, l’art. 8, n. 2 di tale rinnovata disciplina prevede che la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario (si legga articolo nella sezione matrimonio civile e canonico), può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune dove il matrimonio è stato trascritto.

Presupposti processuali

La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:

  • la sentenza di nullità del matrimonio: è rilasciata dal competente organo giudiziario ecclesiastico, nel rispetto della procedura da osservarsi nei processi di nullità canonica;

il decreto di esecutività: rilasciato unicamente dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica, che nell’ordinamento canonico assurge la funzione di organo di controllo dell’attività giudiziaria ecclesiastica, con il quale si è in grado di attestare la “esecutività secondo il diritto canonico della delibanda sentenza ecclesiastica di nullità”.

Accertamenti della Corte d’appello

Ai fini della sua indagine, la Corte di appello:

  • accerterà l’autenticità della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio così come del Decreto rilasciato dalla Segnatura Apostolica;
  • accerterà inoltre che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio concordatario per il quale è stata dichiarata nullità nell’ordinamento canonico;
  • accerterà la conformità dello svolgimento del processo canonico ai principi del giusto processo in Italia;
  • infine accerterà che non vi sia una sentenza passata in giudicato emessa nell’ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica; che non sia pendente innanzi ad un giudice italiano un giudizio fra le stesse parti avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio in ambito civile), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva; infine che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano;

La Corte a questo punto potrebbe statuire provvedimenti provvisori di natura economica a favore del coniuge in buona fede, ovvero quello che ignorava la sussistenza della nullità canonica all’epoca delle nozze, il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rinviando poi le parti al tribunale competente per ogni definitiva statuizione in materia.

Effetti della delibazione

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione: fa venir meno anche l’esigenza della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), qualora esso non sia già giudizialmente intervenuta tra le parti. Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio e siano già stabiliti gli effetti personali e patrimoniali che restano comunque fermi ed efficaci.