Vacanza rovinata? Puoi chiedere il risarcimento del danno

Danno da vacanza rovinata: Con il D.Lgs. n. 62 del 2018 si è ampliata la tutela per il viaggiatore, compresi i viaggi di natura professionale

La tipologia di danno da vacanza rovinata è stata introdotta per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nell’anno 2002, allorquando si è trattato non già di riconoscere tale tipologia di danno come diritto fondamentale dell’uomo ma piuttosto di sanzionare gli operatori del settore poiché le disposizioni sul danno patrimoniale provocavano una distorsione della concorrenza tra le imprese di viaggio dei diversi paesi europei.

Per danno da vacanza rovinata, disciplinato dall’art. 46 del D.Lgs n. 79/20211 (Codice del Turismo, modificato con il ) si inGde il pregiudizio subito dal turista e dal viaggiatore, qualsiasi sia lo scopo del viaggio, di non scarsa importanza, rappresentato dal disagio di non aver potuto godere totalmente del pacchetto turistico in virtù del contratto concluso.

L’inadempimento dunque deve essere grave, tale da superare la soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso.

Il sopra indicato articolo, modificato nel 2018 sancisce che “1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

In tema di soggetti tenuti a risarcire il danno, si è optato per una tutela molto ampia, che postula la solidarietà passiva nell’obbligazione risarcitoria una serie di soggetti.

Difatti è stato stabilito che “L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

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Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

Nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale”. (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24044).