Se il tuo animale è uno sportivo fai attenzione al suo benessere

Con il nuovo decreto 36/2021 gli animali impiegati in attività sportive ricevono particolare attenzione e tutela da parte del legislatore

I nostri amici animali non sono soltanto membri della nostra famiglia, alcune volte sono anche dei veri e propri campioni di discipline sportive.

In tal caso, i nostri amici necessitano di un particolare benessere che, grazie al legislatore, viene oggi formalmente e dettagliatamente tutelato.

Infatti, oltre alle gare di bellezza di ogni genere di animale (cani, gatti, galline, galli, cavalli eccetera…), non è insolito vedere gare di corse per cavalli e cani e altri animali, basti pensare che esistono una ventina di discipline per i soli sport cinofili, compreso il surf.

La tutela per il benessere degli animali sportivi non è però solo un onere del proprietario, ma è sancita dal recentissimo Decreto Legislativo n.36 del 28.02.21, non a caso si tratta del medesimo decreto che riforma gli enti sportivi umani.

L’Art.19 del Decreto Legislativo n.36 del 28.02.21

L’Art.19 del Decreto Legislativo n.36 del 28.02.21 è intitolato “benessere degli animali impiegati in attività sportive” e detta in modo chiaro i criteri da rispettare nel caso in cui si abbiano degli animali che svolgono attività sportive.

Infatti, al numero 1 è stabilito: “Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.

Al n.2 l’art. 19 ricorda il principio oramai acquisito dal nostro ordinamento giuridico per cui ogni animale è un “essere senziente” e vengono anche fornite indicazioni sull’addestramento, con delle ulteriori precisazioni al n. 3 ove vengono specificati ulteriori criteri e divieti nello svolgimento dell’attività sportiva, anche in relazione alle attrezzature.

In particolare il legislatore precisa che: 2. “Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.”

3.“Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l’attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all’animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici”.

Non sfugge al legislatore neppure la regolamentazione delle aree di gara e della documentazione dell’animale: “4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.”

5.“Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.

Il legislatore sancisce poi al n. 6 il “divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l’abbattimento umanitario”.

Al n. 7 vengono indicati i criteri per il trasporto degli animali: “I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l’incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.”

Al n. 8 è invece sancito un obbligo importantissimo per i proprietari di animali sportivi, cioè l’obbligo per i proprietari di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall’animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

Elementi soggettivi dell’animale e del proprietario, divieti e sanzioni

L’Articolo 20 del decreto stabilisce delle specifiche condizioni soggettive sia dell’animale, la cui partecipazione alla competizione è “subordinata all’accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente”, sia dei proprietari ai quali è vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive con i propri animali, “qualora abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, del codice penale e dall’articolo 727 del codice penale e per le violazioni previste dall’ordinamento sportivo”.

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L’Art.21 sancisce invece l’obbligo per tutti gli enti sportivi che impiegano animali, di dotarsi di regolamenti che prevedano sanzioni disciplinari, comprese la revoca dell’affiliazione e del tesseramento.

I successivi articoli 22, 23 e 24 riguardano specificatamente gli sport equestri e si va dalla definizione di “cavallo atleta”, alla visita di idoneità, alla regolamentazione delle manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi.