La multiproprietà come forma alternativa di vacanza

Sempre più spesso i consumatori scelgono la multiproprietà quale alternativa all’acquisto di un immobile per trascorrere le vacanze

La multiproprietà rappresenta il diritto di godere di un immobile, nonché di fruire di tutti i servizi e le pertinenze dello stesso descritti nel contratto, per un determinato periodo dell’anno. La durata minima del contratto è di un anno ma può anche intendersi perpetua ed estensibile agli eredi del multiproprietario.

Tale contratto è disciplinato agli artt. 69 e ss. del Codice del Consumo (così come modificato dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 – Codice del Turismo).

Per la validità del contratto è richiesta la forma scritta a pena di nullità, su carta o sualtro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell’Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all’operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell’Unione europea in cui è situato l’immobile.

L’operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Egli è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’alloggio oggetto del contratto di multiproprietà sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori e delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità.

Secondo le regole generali sancite dal Codice del Consumo, il consumatore ha diritto di recedere entro quattordici giorni dalla stipula del contratto, senza alcuna penalità e per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso.