Anche sul social network più popolare del momento, Instagram, serpeggia il reato di diffamazione
In questi ultimi anni, accanto al tradizionale Facebook, ha iniziato a spopolare l’ulitizzo di Instagram, social network che si base prevalentemente sull’utilizzo di materiale fotografico, a volte associato al relativo commento da parte di colui che pubblica il post.
Alla più semplice operazione di pubblicazione delle foto, nel corso degli anni, si è associata la pubblicazione in Instagram Reels, i quali possono essere considerati come micro video-clip della durata di circa 15 secondi. Su tali video molto spesso compaiono commenti separati oppure sovrascritti sul medesimo video.
Ebbene, anche pubblicare video o fotografie può integrare il reato di diffamazione se non si utilizzano delle accortezze.
Come chiarito costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, commette il reato di diffamazione colui che pubblica una fotografia che di per sé non ha carattere diffamatorio, ma lo diventa se associato a commenti, anche all’interno della foto medesima, tali da far apparire il tutto il contenuto, nella sua globalità, lesivo dell’onore e della dignità di una persona.
La lesione avviene anche se il nominativo della ‘persona colpita non sia individuato ma solo individuabile da un’apprezzata cerchia di persone in grado di collegare l’offesa ad un determinato soggetto con elevato grado probabilità.
Anche inserire solamente le iniziali del soggetto colpito può determinare la sussistenza del reato di diffamazione se da tali iniziali, unitamente al contesto ed al commento, si possa risalire all’individuazione del soggetto.
Difatti, con la Sentenza 26 novembre 2019, n. 48058, la Suprema Core di Cassazione (Sezione Penale) ha ribadito il principio secondo cui il reato di diffamazione è configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili, o a categorie, anche limitate, di persone (cfr. anche Cass. Pen., n. 3809 del 26 gennaio 2018).