Attenzione al pagamento con assegno: ecco quali sono i rischi

Il pagamento con assegno non libera dal debito a meno che non ci sia imputazione.

Pagamento con assegno – Legalink

Interessante in argomento è quanto statuito dalla Corte di Cassazione Civile con ordinanza n. 10322/2020 secondo cui: “Qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di piu’ debiti del convenuto scaduti“.

In sostanza l’ordinanza in commento ribadisce un principio consolidato in materia di onere della prova dei pagamenti e delle loro imputazioni, tenendo presente che quando il pagamento avviene con assegno, l’onere della prova del collegamento tra il titolo di credito ed una specifica obbligazione incombe sul debitore. Di contro, il creditore deve argomentare e provare che, invece, il titolo di credito è stato consegnato per altro credito.

Secondo la Corte infatti, “ai sensi dell’articolo 2697 c.c., qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di piu’ debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’articolo 1193 c.c.“ (precedentemente Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 17102; Cass. civ. Sez. III Sent., 23/06/2009, n. 14620).

Precedentemente invece, la Suprema Corte aveva ritenuto il contrario, ossia che quando il pagamento era avvenuto con assegno, l’onere della prova di dimostrare il collegamento tra il titolo astratto e l’estinzione di una concreta obbligazione spettava al debitore e non al creditore, e ciò a maggior ragione in presenza di molteplici rapporti obbligatori tra le parti in causa e di elementi di discordanza – ad esempio – tra l’importo delle fatture emesse e quello portato dagli assegni. In particolare, con l’ordinanza n. 26275 del 6 novembre 2017 la Cassazione aveva precisato che “soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.

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L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l’onere del creditore acquista la sua ragion d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288). Dunque, se l’onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che cio’ non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), cosi’ da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati (Cass., 18 ottobre 2005, n. 20134; Cass., 15 febbraio 2007, n. 3457; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3008), laddove esso sia contestato dal creditore” (Cass. 18471/2015, 3194/2016)“.

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In conclusione

Qualora il pagamento avvenga con assegno, al fine di non giungere a contestazione, è il caso di indicare il numero dell’assegno nella fattura, o fare una copia dell’assegno e indicare a che titolo viene consegnato.