Tatuaggi: i figli minori non possono farli senza consenso dei genitori

Attenzione genitori perché il tatuaggio è consentito ai minori di 18 anni soltanto a determinate condizioni

La moda dei tatuaggi è ormai ampiamente diffusa ed i giovani sono sempre più emancipati, tuttavia, la legge consente l’autonoma scelta di tatuarsi soltanto ai maggiorenni che abbiano quindi compiuto i 18 anni di età.

Nel caso in cui invece sia un minore a desiderare un tatuaggio, la legge impone comunque un limite di età costituito dal compimento dei 16 anni.

Il requisito dei 16 anni compiuti però, non è sufficiente, non potendo il legislatore consentire che una scelta con conseguenze permanenti, in alcuni casi anche rischiosa per la salute, possa essere effettuata da un minore all’insaputa dei soggetti che esercitano la patria potestà o che lo rappresentano.

Pertanto, i minori che abbiano compiuto i 16 anni di età possono tatuarsi solo a condizione che vi sia l’autorizzazione di entrambi i genitori.

L’autorizzazione dei genitori e i rischi del tatuatore

Occorre precisare che il consenso dei genitori deve essere espresso non già per iscritto, bensì mediante la presenza fisica al momento della stipula del contratto, scritto o orale, con il tatuatore, essendo assolutamente insufficiente ad esonerare da responsabilità il professionista una mera liberatoria scritta.

Spesso infatti, presso i professionisti seri ed informati, non è insolito che i genitori assistano in presenza alla realizzazione del tatuaggio del proprio figlio.

Ma cosa accade se il tatuatore realizza un tatuaggio ad un minore che abbia compiuto i sedici anni senza il consenso dei genitori?

La risposta è questa: il tatuatore rischierà la chiusura del locale, la condanna alla restituzione di quanto pagato, al risarcimento del danno morale e delle spese per l’eventuale rimozione del tatuaggio, e sarà passibile di una denuncia-querela per lesioni volontarie nei confronti di minore.

Le leggi regionali

In assenza di una disciplina nazionale uniforme, nonostante un disegno di legge nel 2019, la materia è stata regolamentata solo con circolari ministeriali per quanto riguarda l’abilitazione ed i requisiti tecnico-sanitari, tuttavia alcune regioni hanno adottato delle leggi regionali volte a regolarizzare l’esercizio delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

Ad esempio, la Legge Regionale n. 28 del 31.04.2004 della Regione Toscana, sancisce all’articolo 4:

“1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1.

  1. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

2-bis. L’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1.

3.È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell’articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all’articolo 5, sentito il Consiglio sanitario regionale.

4.I clienti sono informati sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 5.”

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All’articolo 12 sono invece riportate le aspre sanzioni in caso di violazione delle norme stabilite, che, come detto, vanno dalla sospensione alla chiusura dell’attività, oltre a diverse sanzioni amministrative.

Accanto alle regioni già da tempo dotate di una specifica legge regionale, si sono aggiunte in data 03.03.21 il Lazio con la Legge Regionale n.2/2021 e in data 23.07.21 la Lombardia con la legge regionale n.13.