Oro Olimpico : dopo la gioia della vittoria l’amara sorpresa: si devono pagare le tasse sul premio in denaro. Vediamo come avviene la tassazione.
La richiesta di detassare i premi era stata sollevata già in passato da Valentina Vezzali dopo il suo terzo oro olimpico nel fioretto alle Olimpiadi di Pechino dopo Francesco D’Aniello, medaglia d’argento nel tiro a volo. Molti Sportivi per evitare il pesante carico fiscale hanno optato per cambiare la propria residenza, scegliendo Paesi con una minore tassazione.
Chi è lo Sportivo professionista?
La definizione di sportivo professionista è data dall’art. 2 della Legge n. 91/1981 che disciplina attualmente l’attività sportiva professionale.
Quindi chi esercita l’attività sportiva nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni a titolo oneroso e con carattere di continuità.
Occorre evidenziare che tale legge sarà vigente sino al 31 dicembre 2022 in quanto dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il D. lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 che prevede il “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.
L’art. 27 del D.lgs. n. 36/2021 stabilisce che “ nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di lavoro subordinato.
Esso costituisce , tuttavia oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno“.
Trattamento Fiscale
Premessa la differenza tra lavoro autonomo o dipendente di cui sopra vediamo il regime fiscale applicabile.
Nel caso di lavoro subordinato.
Si applica la tassazione per il lavoro dipendente (artt.49 e 52 d.P.R. n. 917/86).
In tale caso la società opera come sostituto d’imposta, anche nell’ipotesi in cui l’atleta professionista non abbia residenza fiscale in Italia, fatta salva l’esistenza di un accordo contro le doppie imposizioni.
Nel caso di lavoro autonomo.
Con riferimento al reddito imponibile Irpef, fermi restando gli accordi presi in sede di stipula del contratto di lavoro professionistico, esso è costituito dalle somme percepite per lo svolgimento del loro lavoro sportivo professionale, sia quelle dirette legate allo stipendio (retribuzioni) sia quelle legate ai premi e compensi in natura (“fringe benefit”). Il reddito va determinato secondo quanto previsto dall’art. 51 del d.P.R. n. 917/86.
Che fine fanno i premi ?
Gli atleti normalmente quando partecipano a competizioni, o in caso di vincita a manifestazioni sportive e tornei percepiscono dei premi ed elargizioni in natura.
Questi “compensi” devono considerarsi alla stregua di redditi da lavoro autonomo e dunque assoggettati all’applicabilità di ritenute alla fonte previste dal d.P.R. n. 600/73 per tale tipologia di redditi e rientrano nella tipologia di redditi diversi.
Così come previsto dalla L. n. 91/1981 art. 3 comma 2 lett. a).
La ritenuta a titolo di imposta del 20 % (art. 30 , comma 2 d.p.r. n. 600/1973) si applica anche per le vincite di competizioni sportive. Arriva al 30% nel caso in cui l’atleta non sia residente in Italia.
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Qualora i premi non siano corrisposti per puro spirito di liberalità ma siano attribuiti in caso di vittoria in particolari competizioni sportive sono assoggettati a tassazione ordinaria Irpef. Su tali redditi si applica una ritenuta alla fonte da parte dell’ente erogante ai sensi dell’art. 24 d.p.r. 600/1973.