L’indulto e la grazia: quando lo Stato cancella la pena

Con l’indulto lo Stato cancella, in tutto o in parte, la pena o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge

Mentre con l’amnistia lo Stato “dimentica” i reati commessi e l’esecuzione della condanna, con l’indulto “cancella” la pena principale.

L’indulto è un istituto che non opera sul reato commesso, ma solo ed esclusivamente sulla pena principale che viene cancellata, ma senza eliminare le conseguenze del reato e le pene accessorie.

L’indulto è previsto insieme all’amnistia dall’Art. 79 della Costituzione e normato dall’Art. 179 del codice penale.

Recita l’Art. 79 della Costituzione Italiana: “L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Come si evince facilmente dal testo dell’art. 79 Cost., per la concessione dell’indulto e dell’amnistia è necessaria una legge c.d. “rinforzata”, cioè approvata da una maggioranza elevata dei componenti il Parlamento quale quella dei due terzi dei componenti.

Ne consegue che l’abrogazione potrà avvenire solo ad opera di un’altra legge “rinforzata”, con pari forza di quella istitutiva.

Il legislatore pone anche un limite temporale precisando che mai l’istituto potrà essere applicato a reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Le caratteristiche dell’indulto: art. 174 codice penale

Dispone l’Art. 174 del Codice Penale: “L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna

Nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano per l’indulto le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell’articolo 151″

Occorre precisare che il cumulo di cui al secondo comma si effettua solo se tutte le pene siano condonabili, altrimenti è necessario distinguerle.

L’indulto si dice proprio se interviene nella fase esecutiva rispetto ad una sentenza irrevocabile di condanna, mentre si dice improprio se invece viene applicato al momento della sentenza di cognizione.

L’ultimo indulto concesso in Italia risale al 2006 e concedeva ai detenuti e ai condannati in via provvisoria uno sconto di pena di 3 anni per determinati reati. Tale indulto diede luogo ad accesi dibattiti in quanto fu omessa l’esclusione dell’indulto per il reato di omicidio.

L’istituto della “Grazia”

Nel medesimo articolo 174 è normato anche l’istituto della “grazia”, che si distingue dall’indulto in quanto vero e proprio atto di sovrana clemenza, che rientra tra le prerogative del Presidente della Repubblica. Gli effetti della Grazia sono gli stessi dell’indulto in quanto interviene solo sulla pena.

Diversamente dall’indulto, si tratta di un istituto di portata individuale che nulla ha a che vedere con l’affollamento delle carceri e che in caso di concessione elimina totalmente la pena principale, non anche quelle accessorie e gli altri effetti della sentenza.

La concessione può essere condizionata al pagamento di una somma da versare alla cassa delle ammende, oppure al risarcimento della persona offesa, oppure ancora al divieto di soggiorno in Italia per un determinato arco temporale.

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La grazia può essere concessa su domanda del condannato, di un suo congiunto, del convivente, dell’avvocato, del tutore o curatore, del presidente del consiglio di disciplina e deve essere indirizzata al Ministero della Giustizia, o al magistrato di sorveglianza o al procuratore generale presso la Corte d’Appello del circondario dove il condannato è detenuto.

In Italia l’ultima grazia è stata concessa dal Presidente Mattarella nel 2019 a tre persone condannate per omicidio e che hanno commesso i delitti in situazioni assolutamente particolari: 3 uomini di 88, 89 e 79 anni, i primi due avevano ucciso le rispettive mogli malate di Alzheimer, il terzo aveva ucciso al termine di una lite il figlio tossicodipendente.