L’art. 747 c.p.c. disciplina il procedimento per ottenere l’autorizzazione a vendere i beni che appartengono all’eredità, in caso di accettazione con beneficio di inventario.
L’art. 747 c.p.c. espressamente sancisce che “L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739. Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario”.
L’art. 747 c.p.c. trova applicazione nei casi del chiamato che non abbia ancora accettato la successione, dell’erede con beneficio d’inventario, del curatore della eredità giacente, dell’amministratore dell’eredità nelle ipotesi regolate dagli artt. 641 e 643 c.p.c., dell’erede istituito con sostituzione fidecommissaria e dell’esecutore testamentario, nei quali il passaggio in modo definitivo dei beni nel patrimonio dell’erede non si è ancora verificato, o si è verificato con talune determinate limitazioni (Cass. 25 gennaio 1968, n. 229).
Costituiscono beni ereditari quelli che, essendo oggetto di vicende successorie non ancora definitivamente concluse, non appartengono ancora al chiamato alla successione, o quelli che, pur appartenendo già all’erede, costituiscono un patrimonio separato dagli altri suoi beni, in vista del soddisfacimento di particolari interessi di determinati soggetti (Cass., Sez. Un., 18 marzo 1981, n. 1593).
Giudice competente per territorio
La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla responsabilità dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del medesimo, unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio.
Di conto, la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell’acquisto “iure hereditario” non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l’indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori “in potestate” e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all’art. 747 c.p.c.). (Cass. Civ. sez. II 27 luglio 2012 n. 13520)
Nel caso di vendita da parte di un minore di beni ereditari, quando la successione si sia aperta all’estero, è competente a concedere l’autorizzazione il giudice del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni, intendendosi con tale espressione il luogo in cui si trovano i beni di maggior valore. (Trib. Roma, 7 novembre 1991).
La competenza del tribunale a rilasciare l’autorizzazione prevista dall’art. 747 c.p.c. riguarda non solo gli atti di vendita in senso stretto ma, in genere, tutti gli atti di straordinaria amministrazione che possano direttamente o indirettamente incidere sulla proprietà dei beni ereditari. (Cass. Civ. 7 aprile 1997, n. 2994).
Presupposti per l’autorizzazione
L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per la vendita di un bene di eredità beneficiata devoluta a minori è preordinata non solo a tutela di questi ultimi, attraverso la valutazione della necessità o della utilità e l’obbligo del reimpiego dei capitali riscossi, ma anche a tutela dei creditori ereditari affinché il ricavato della vendita possa formare oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni. Pertanto il legale rappresentante del minore non può, senza una specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria, devolvere i capitali riscossi al soddisfacimento dell’imposta di successione. (Cass. Civ. 10 dicembre 1971, n. 3597).
LEGGI ANCHE: Accettazione con beneficio di inventario: che fare in caso di accertamento
Conseguenze in caso di disposizione senza autorizzazione
Gli atti di disposizione compiuti dal minore (o in suo nome) in ordine a beni ereditari senza l’osservanza delle norme poste a tutela degli incapaci non sono nulli, ma semplicemente annullabili, sia a istanza dello stesso minore, sia ad istanza dei creditori e legatari dell’eredità, trattandosi di norme dettate anche a tutela dell’interesse di questi ultimi, affinché il bene alienato non venga sottratto all’asse ereditario, e possa costituire oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni. (Cass. Civ. 5 dicembre 1970, n. 2566).
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto imposto dall’art. 28 comma primo n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 – sanzionato con la sospensione a norma dell’art. 138, comma secondo – di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell’atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto, ovvero la stessa nullità relativa. Pertanto, non è sanzionabile ai sensi dell’art. 28 della legge notarile la condotta del notaio che abbia ricevuto una procura a vendere beni pervenuti in eredità ad un minore senza la previa autorizzazione del tribunale prescritta dall’art. 747 c.p.c., non vertendosi in un’ipotesi di atto inesistente o nullo, ma di atto annullabile. (Cass. Civ. 4 novembre 1998, n. 11071).