Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: una tutela in caso di situazioni debitorie

Ecco come tutelarsi dai creditori del defunto nel caso in cui vi siano posizioni debitorie ancora da chiarire: con l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Chi accetta l’eredità puramente e semplicemente corre il rischio di dover rispondere con il proprio patrimonio dei debiti lasciati dal defunto.

Al fine dunque di evitare tale meccanismo, l’erede può accettare l’eredità con beneficio di inventario, in modo tale da tenere distinto il proprio patrimonio da quello del proprio caro venuto a mancare. In tale ottica, eventuali creditori del defunto, nel caso in cui richiedano il pagamento del proprio credito, possono aggredire esclusivamente il patrimonio del de cuius, lasciando intatto quello dell’erede.

In alternativa, l’erede può optare per la rinuncia all’eredità.

L’art. 484 c.c. dispone che “l’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto. Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto”.

Ovviamente, vi sono delle accortezze da rispettare. Vediamo quali.

Il successivo art. 485 c.c. indica le modalità secondo le quali deve rendersi accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ed invero viene precisato che “il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice”.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice. Il medesimo può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Quando ha fatto la dichiarazione, però, deve compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall’autorità giudiziaria. In mancanza, è considerato erede puro e semplice. Quando invece ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione d’accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario. In mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

Il Codice ha previsto però particolari deroghe al meccanismo sopra descritto.

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s’intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

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L’ente non societario chiamato a un’eredità può accettarla solo con il beneficio d’inventario; se accetta l’eredità e non compie l’inventario, non decade però dal diritto di acquisire l’eredità, in quanto conserva pur sempre la facoltà di compiere un nuovo atto di accettazione dell’eredità e di formare il conseguente inventario nei termini prescritti dalla legge.

Ad affermarlo è la Cassazione che cambia orientamento rispetto ai precedenti interventi di legittimità. Nel caso in cui si accetti l’eredità con beneficio di inventario, i beni ereditari possono essere venduti solamente previa autorizzazione del Giudice, ai sensi dell’art. 747 c.p.c.

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In caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non è consentito all’erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell’asse, ma occorre rimettere al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l’obbligo di amministrazione dei beni nell’interesse dei creditori e dei legatari. (Cassazione civile sez. II 25 ottobre 2013 n. 24171).