Regalare un “falso”: occhio a non finire dietro le sbarre

Regalare un “falso”: Quando ci regaliamo un falso di lusso può costarci ugualmente molto caro ma attenti ai regali per gli altri

E’ ormai un fenomeno internazionale, ancora diffuso grazie all’era social media e web attraverso marketplace e sellers di siti non autorizzati: parliamo del commercio e vendita di prodotti falsi. Se fino a pochi anni fa nostre città erano pullulanti di venditori abusivi, oggi internet è costellato di sfavillanti e prestigiosi oggetti brandizzati…falsi!

Non tutti, però, hanno ben chiaro ciò che la legge prevede in caso di contraffazione. Attenzione quindi, alle  conseguenze negative sia per chi vende che per chi acquista o intende regalare un “falso”.

Ma occorre conoscere le differenze a seconda della posizione che si ha al momento dell’ acquisto.

La Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che, qualora  la merce contraffatta viene acquistata per essere utilizzata a livello personale, non c’è responsabilità penale, ma si rischia soltanto di dovere pagare una multa, in tal caso quindi parliamo di una conseguenza unicamente amministrativa.

Conseguenze per il venditore

Le conseguenze cambiano, se consideriamo la posizione sia del produttore che del venditore della merce contraffatta, il quale crea un grave danno all’azienda e al marchio originale regolarmente registrato, dato che il consumatore viene attratto all’acquisto a causa dalla cifra chiaramente conveniente, preferendo indubbiamente il contraffatto al bene originale.

L’art. 473 del codice penale afferma che: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000”.

Il fenomeno della contraffazione, ad ogni modo, non è inerente soltanto al reato commesso dal venditore, ma anche alla perseguibilità penale di chi acquista i prodotti falsi. In altre parole, la legge intende punire sia chi vende sia chi acquista la merce contraffatta. Tuttavia chi vende rischia certamente la sanzione penale, mentre chi acquista un bene per uso esclusivamente personale, rischia di dovere pagare una sanzione amministrativa, ma non viene condannato per alcun reato. Il discorso cambia invece se il prodotto in oggetto viene poi rivenduto o regalato a terzi, in tal caso si ricade in una fattispecie di reato specifica.

In questi casi infatti, si rischia di essere condannato per il reato di ricettazione, descritto dall’art. 648 c.p. come segue: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità”.

Da tale fattispecie ricaviamo anche che è discrimine la provenienza del prodotto contraffatto acquistato. Se i prodotti sono provenienti dal mercato illegale, le conseguenze potrebbero diventare serie dal punto di vista normativo. E’ necessario perciò, prestare la massima attenzione  alla provenienza dei prodotti (ad esempio se mostra prezzo bassissimo rispetto a quello di mercato). Il legislatore, comunque, ha previsto anche il reato di incauto acquisto postulato dall’art. 712 c.p:

“Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza”.

Conseguenze per l’acquirente che compra merce contraffatta per uso personale

La Cassazione, con la sentenza n. 12870/2016 ha ribadito che non si tratta di ricettazione e non c’è la responsabilità penale dell’acquirente in caso di acquisto di merce contraffatta per uso personale.

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Pertanto secondo i Supremi Giudici, se chi acquista fosse pronto a dimostrare di volere usare il prodotto personalmente il bene e non con alcun intento lucrativo, non ci sarebbero reati da punire, infatti ricordiamo e chiariamo quanto detto sopra: il reato nasce per garantire la tutela dell’intero sistema di produzione e distribuzione del bene, a tutela più ampia dell’impianto economico.

Se l’acquirente compra da un grossista

Proprio in tale ottica se l’ acquisto viene effettuato da un operatore del commercio che si occupa di ingrossi, importazioni o attività commerciali di questa portata, occorre fare attenzione: in tal caso non solo la sanzione amministrativa sarà salata (sino ad un milione di euro), ma si può ricadere in fattispecie di reato di ricettazione.

Occhio a regalare un falso

La distribuzione inoltre, viene considerata tale dalle norme regolatrici, anche in caso di cessione a titolo gratuito, per cui occhio ai regali!

Ad ogni modo bisogna prestare molta attenzione perché tale ipotesi è prevista anche in merito a prodotti falsi che vengono regalati. Il reato, infatti, scatta anche quando il bene viene distribuito o ceduto a titolo gratuito.

Il falso grossolano o palesemente non imitativo

Fino ad ora abbiamo detto che l’acquisto di merce contraffatta può essere punito con una multa o con una condanna penale, a seconda dei casi, tuttavia se la copia è considerata come un falso grossolano, non sussiste alcun reato. E’ in questo caso esclusa la punibilità del venditore e tanto più quella dell’acquirente.