Obblighi vaccinali esercenti e professioni sanitarie: Cosa succede se non ti vaccini?

L’art. 4 del DL n. 44 del 21 aprile 2021 convertito in Legge n. 76 del 28/05/2021 con modificazioni, contiene disposizioni in materia di prevenzione dei contagi da Sars –Cov-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Emessi i primi provvedimenti di merito che dichiarano legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dei sanitari non vaccinati

Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie – Legalink

Al fine di prevenire e contenere la situazione di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, con l’art. 4 del DL n. 44 del 21 aprile 2021 convertito in Legge n. 76 del 28/05/2021 con modificazioni, è stato introdotto l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Il comma 1 del suddetto articolo 4 prevede che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARs-Cov-2.

I soggetti obbligati e la durata dell’obbligo

I soggetti obbligati sono individuati della Legge n. 43/2006 ed indicati anche nel sito istituzionale del Ministero della Salute. Si tratta di medici chirurghi, odontoiatri, biologi, fisici, chimici, veterinari psicologi, esercenti professioni infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione e della prevenzione, gli operatori di interesse sanitario ovvero fisioterapisti ed operatori socio-sanitari ed assistenti di studio odontoiatrici. Sono esclusi coloro che, pur operando alle dipendenze delle strutture sanitarie pubbliche e private, appartengono al personale amministrativo e commerciale.

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Il comma 2 prevede che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita

La durata dell’obbligo è prevista fino alla completa attuazione del piano vaccinale di cui alla Legge 178/2020 e comunque, attualmente, fino al 31 dicembre 2021.

Conseguenze per l’inosservanza dell’obbligo: sospensione dalle prestazioni e mansioni

I commi da 3 a 7 prevedono le fasi necessarie per l’adempimento dell’obbligo, per la verifica dello stato vaccinale e le conseguenze in caso di inosservanza. Qualora i soggetti obbligati non si sottopongano alla vaccinazione, l’azienda sanitaria locale competente esegue una attenta ed accurata verifica con l’acquisizione di ogni informazione presso le autorità competenti. Previa comunicazione all’interessato, all’ordine professionale di appartenenza ed al datore di lavoro, l’adozione dell’atto di accertamento, da parte dell’azienda sanitaria locale, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov-2.

La sospensione è comunicata all’interessato da parte dell’ordine professionale di appartenenza.

Secondo il comma 8 il lavoratore raggiunto dal provvedimento di sospensione, ove possibile, viene adibito a mansioni anche inferiori che non implichino rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazioni a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di durata della sospensione non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Primi provvedimenti di merito

Il caso riguarda due fisioterapisti impiegati presso una residenza per anziani che si sono rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19. Colpiti dal provvedimento di sospensione hanno proposto ricorso ex art. 700 cpc avverso tale provvedimento.

Sebbene il DL 44/2021 sia norma sopravvenuta rispetto alla instaurazione del giudizio, il Giudice ha comunque fondato il proprio convincimento su tale provvedimento normativo ma anche sull’art. 20 del Testo Unico sulla Sicurezza che impone al lavoratore di evitare ogni pericolo per l’integrità psico-fisica dei soggetti con cui entra in contatto nello svolgimento delle proprie mansioni. Il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione ha comportato una violazione di tale obbligo con la conseguenza che il datore di lavoro, non potendo impiegare in modo diverso i due fisioterapisti, ha adottato il provvedimento di sospensione.

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Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 19 maggio 2021, ha ritenuto legittimo il provvedimento nonché “adeguato e proporzionato” in quanto “non elide istantaneamente ed in via irrecuperabile il rapporto di lavoro ma si limita temporaneamente a sospenderne l’efficacia”.

In riferimento all’art. 4 del DL 44/2021 il Tribunale di Modena “evidenzia che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative a contenuto sanitario, la mancata sottoposizione al trattamento comporta, nell’ambito della sinallagmaticità del rapporto contrattuale, la sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali e dal diritto a percepire la retribuzione”