L’amnistia: una grazia dello Stato in situazioni eccezionali

Per superare il sovraffollamento carcerario o il sovraccarico giudiziario, lo Stato “dimentica” i reati e le condanne con l’amnistia

Definizione e contenuto

Etimologicamente la parola amnistia viene dal greco “amnēstía” e significa remissione, dimenticanza.

Effettivamente, quello che il legislatore vuole realizzare con questo istituto, è proprio una “dimenticanza” dei reati.

L’istituto dell’amnistia infatti, consiste in un atto di clemenza dello Stato verso il reo nei cui confronti non solo viene effettuata una vera e propria estinzione del reato, che viene dunque “dimenticato”, ma in caso di condanna, viene a cessare anche l’esecuzione della condanna e delle pene accessorie (c.d. amnistia propria e impropria).

L’amnistia è prevista dall’Art. 79 della Costituzione e normata dall’Art. 151 del codice penale.

Recita l’Art. 79 della Costituzione Italiana: “L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Come si evince facilmente dal testo dell’art. 79 Cost., per la concessione dell’amnistia è necessaria una legge c.d. “rinforzata”, cioè approvata da una maggioranza elevata dei componenti il Parlamento quale quella dei due terzi dei componenti.

Ne consegue che l’abrogazione potrà avvenire solo ad opera di un’altra legge “rinforzata”, con pari forza di quella istitutiva.

Il legislatore pone anche un limite temporale precisando che mai l’istituto potrà essere applicato a reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Le modalità e i limiti temporali di cui all’art. 79 Cost. rappresentano un vero e proprio “freno” all’uso smodato dell’istituto dell’amnistia.

Infatti, fino al 1992, l’amnistia poteva essere concessa dal Presidente della Repubblica su delega delle Camere e, per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri o per ridurre il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari, se ne faceva effettivamente un uso smodato, tanto che si rese necessaria la modifica dell’art. 79 Cost. con legge Costituzionale

Le caratteristiche dell’amnistia: art. 151 codice penale

Dispone l’Art. 151 del Codice Penale: “L’amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi

L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, né ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.”

Competente ad applicare l’amnistia propria, cioè nel corso di procedimento penale, è il Giudice penale di merito o di legittimità, il quale dichiara l’estinzione del reato e la non punibilità dell’imputato (che potrà rinunciarvi), mentre, in caso di amnistia impropria, cioè successivamente alla condanna, competente ad applicare l’amnistia è il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Sorveglianza, il quale si pronuncia con ordinanza opponibile.

L’ultima amnistia concessa in Italia risale al 1990 e fu concessa con il D.P.R. del 12 aprile 1990 n. 75 “Concessione di amnistia per reati con pena reclusiva fino a 4 anni, non finanziari”.