Attenzione a bestemmiare perché si rischia una multa salata

Molte persone non sanno che bestemmiare è un reato depenalizzato previsto dall’art. 724 del codice penale

Spesso alcune persone, indipendentemente dal proprio credo religioso, utilizzano la bestemmia come sfogo linguistico personale, oppure sono solite utilizzare nei discorsi la bestemmia come una comune interiezione, alla stregua di “ahimé!, oh!, cavolo!, peccato!”.

Tuttavia, pochi sanno che la bestemmia costituiva reato ai sensi dall’art. 724 del codice penale e, a seguito della depenalizzazione ex art. 57 D.lgs 507/99, costituisce oggi un illecito amministrativo passibile di sanzione amministrativa.

L’articolo 724 c.p. così recita: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.

Pertanto, l’espressione oltraggiosa in luogo pubblico, compresi i social network, pur non costituendo più reato, può comunque costare cara, dando luogo all’applicazione di una multa a carico di chi la pronuncia fino a 309 Euro.

L’intervento della Corte Costituzionale e l’applicazione della sanzione

Occorre però precisare che il primo comma dell’art. 724 c.p. recitava così fino al 1995: “Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato”, tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma limitatamente alle parole o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato.

Di conseguenza, non è punita la bestemmia della Madonna o dei Santi perché ritenuti associati alla religione dello Stato.

L’esclusione del riferimento alla religione dello Stato ha però consentito di ampliare il campo di applicazione della sanzione a tutte le divinità di qualsiasi religione.

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In ogni caso, l’applicazione della sanzione ex art. 724 c.p. non è inusuale, posto che negli anni, diversi Comuni Italiani hanno elevato multe ai propri cittadini ed in alcuni casi hanno inserito la violazione anche nel regolamento comunale.

Ad esempio, nel 2016, il comune di Saonara (Padova) ha introdotto all’articolo 12 del regolamento comunale il seguente divieto: “è vietato bestemmiare contro le divinità di qualsiasi Credo o religione e proferire turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerati atti contrari alla pubblica decenza e alla sensibilità di persone terze presenti”.