Nullità del matrimonio: I vizi del consenso sono per la Chiesa una delle tre categorie che determinano la dichiarazione di nullità circa un vincolo matrimoniale, quindi, la loro individuazione durante l’ indagine giudiziale canonica, può determinare la certezza morale che ad essere celebrato sia stato un matrimonio in sé non valido
Quali sono
1. Incapacità al matrimonio per carenza di sufficiente uso della ragione (can. 1095, n. 1)
2. Incapacità al matrimonio per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2)
3. Incapacità al matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3)
4. Ignoranza circa l’essenza del matrimonio (can. 1096)
5. Errore circa l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità (can. 1097)
6. Dolo (can. 1098)
7. Simulazione del consenso matrimoniale (can. 1101)
8. Condizione (can. 1102)
9. Timore e violenza (can. 1103)
Come sono individuati nel Codice
1. Incapacità per carenza di sufficiente uso della ragione (can. 1095, n. 1)
Riguarda coloro che siano incapaci di intendere e di volere, ove questa incapacità agisca sulla possibilità di stabilire e costruire relazioni come quella matrimoniale in maniera determinante, ovvero di fatto ostacolando la possibilità di autodeterminazione e donazione in una comunione con l’altro come nella vita matrimoniale, portandone avanti la progettualità che la caratterizza.
2. Incapacità per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2)
Riguarda coloro che non sono in possesso di una sufficiente maturità o discrezione di giudizio, cioè di una capacità critica o valutativa di discernimento e proporzionalità circa gli obblighi matrimoniali da assolvere propri di questo negozio giuridico. Tale forma deve essere grave, e già esistente al tempo delle nozze. E’ però importante evidenziare che questo tipo di vizio del consenso non si riferisce a soggetti con gravi patologie psichiatriche, ma tuttavia più spesso a soggetti con disturbi della personalità che afferiscono le cause a eventi personali o evolutivi.
3. Incapacità per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3)
Riguarda sempre coloro che se pur dotati di sufficiente uso di ragione e di capacità valutativa in ordine agli obblighi essenziali del matrimonio, non sono in grado di assumerle e di portarli a compimento per cause di natura psichica, intendendo per tali le malattie mentali e deviazioni relazionali/sessuali.
4. Ignoranza circa l’essenza del matrimonio (can. 1096)
Si configura quando uno dei nubendi ignori, almeno nei suoi principi generali, l’essenza (ma non le proprietà) del matrimonio ovvero che si tratti di una comunità di tutta la vita, tra persone di sesso opposto, aperta alla vita attraverso l’unione intima tra gli sposi.
5. Errore circa l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità (can. 1097)
Sono due le ipotesi di nullità contemplate da tale canone e riscontriamo inevitabilmente che almeno la prima ipotesi risulti anacronistica per noi occidentali, tuttavia sono previste nell’ottica di una Chiesa Universale.
– La prima ipotesi riguarda l’errore sull’identità fisica del coniuge e si verifica allorquando un individuo, credendo di sposare una determinata persona, ne sposa invece un’altra che non corrisponde a quella conosciuta e voluta (succedeva in Italia con i matrimoni per procura).
– La seconda ipotesi riguarda, invece, l’errore su una qualità (o più qualità) voluta in modo essenziale e determinante nella persona del futuro coniuge e non rinvenuta poi durante il matrimonio. In altre parole, colui che desideri nel suo futuro coniuge una qualità specifica intende sposare non tanto la persona in sé, quanto piuttosto la qualità richiesta ed acconsente al matrimonio sul presupposto che l’altra parte ne sia appunto in possesso, costituendo essa la sostanza stessa del matrimonio.
6. Dolo (can. 1098)
Si intende in diritto con tale termine un’azione ingannevole, commessa in modo cosciente e intento fraudolento nei riguardi di un soggetto, al fine di fargli compiere un determinato atto giuridicamente rilevante. Circa il matrimonio canonico, esso si configura in un comportamento ovvero una azione oppure una omissione, deliberatamente posta in essere per indurre taluna delle parti a prestare il consenso matrimoniale, che altrimenti non sarebbe stato prestato.
7. Simulazione del consenso matrimoniale (can. 1101)
E’ per il Diritto Canonico tra i canoni più rilevanti nella prassi processuale. In sé porta il concetto di presunzione di corrispondenza tra la volontà interiore ed esteriore circa il consenso espresso il giorno delle nozze. Se invece si simula questa corrispondenza ma in realtà non sussiste allora il matrimonio è nullo. La volontà riguarda l’esclusione di: prole, fedeltà e bene coniugale, oppure e di una proprietà essenziale: unità, indissolubilità e sacra mentalità.
8. Condizione (can. 1102)
In tema di nullità del matrimonio, secondo la previsione del diritto stesso, il consenso matrimoniale non può essere sottoposto ad alcuna condizione che riguardi un evento futuro.
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9. Timore e violenza (can. 1103)
È nullo il matrimonio celebrato sotto l’effetto del timore provocato da pressione psicologica o costrizione morale, come pure da violenza o minaccia materiale. Devono avere le seguenti caratteristiche: provenire dall’esterno, provocare un turbamento tale da indurre alla decisione matrimoniale e non rendere possibile alcuna alternativa.