Matrimonio canonico: anche la forma conta per la nullità

Se non si fa attenzione alla forma del matrimonio canonico si può incorrere in nullità. Ecco cosa dice il diritto.

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Attenzione alla forma corretta

Abbiamo già precedentemente trattato delle categorie che comportano, qualora ne sia verificata la sussistenza, la nullità del matrimonio canonico (vedi impedimenti e vizi del consenso in “Matrimonio: anche quello in chiesa può essere nullo”). Oltre a ciò nel Diritto Canonico è prevista una specifica forma giuridica di celebrazione, al fine di garantire piena pubblicità ad ogni effetto prodotto, secondo quanto postula in merito il diritto positivo della Chiesa Cattolica, in mancanza della quale il matrimonio è nullo.

Secondo il canone 1117, alla forma canonica sono vincolati solo i battezzati nella Chiesa cattolica e da essa non separati con un atto formale.

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Cosa dice il diritto

In particolare, per una valida forma giuridica di celebrazione delle nozze cattoliche si il diritto dispone:

  • che i nubendi siano presenti contemporaneamente, sia personalmente che tramite procuratore, e che manifestino il loro consenso nuziale verbalmente, ovvero con segni equipollenti qualora non possano parlare; nel caso di celebrazione a mezzo procuratore, è necessario che questi sia fornito di un mandato speciale conferito dal mandante, opportunamente autenticato (quindi con atto pubblico);
  • che il matrimonio sia celebrato innanzi all’Ordinario del luogo o del parroco nell’ambito dei confini territoriali loro assegnati (Diocesi, Parrocchie), nonché alla presenza di due testimoni;
  • il conferimento della delega di tale facoltà ad altro ministro da parte di taluna di dette autorità e sempre entro i confini del loro territorio, qualora esse non assistano personalmente al matrimonio.

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La delega deve essere conferita espressamente e a persona determinata e può essere:

  • generale: se conferita in forma scritta per qualunque matrimonio;
  • speciale: se conferita all’occorrenza per un determinato matrimonio, anche solo verbalmente, oppure accompagnata da fatti e comportamenti che denotano effettivamente che ci fosse la volontà di conferirla (rientra nella casistica non solo se il parroco o Ordinario sia presente e magari concelebrante, ma anche qualora abbia in qualche modo assistito la preparazione delle nozze). In tal caso comunque si ritiene importante che l’iter delega-accettazione sia chiara al delegante quanto al delegato e che quindi, sia anche in forma implicita salda la prescrizione per entrambi.