Non è sempre lecito l’utilizzo delle fotografie sui social network senza incorrere in violazioni del diritto d’autore o della privacy
In questi ultimi anni si è sempre più sviluppato l’utilizzo dei social network, i quali vengono visti come il nuovo canale per la comunicazione sociale. La pandemia e dunque l’impossibilità di aggregazione in senso fisico, non ha fatto che aumentare il fenomeno della diffusione dei social, i quali sono ormai divenuti parte integrante della quotidianità.
Spesso però appare impossibile distinguere un lecito od un illecito utilizzo di questi strumenti e nel mondo giuridico si sta assistendo ad una crescita esponenziale dei contenziosi aventi ad oggetto queste fattispecie. Appare opportuno sottolineare che ciò che viene pubblicato in rete è molto spesso coperto da diritto d’autore.22.04.1942, la quale è stata più volte modificata nel corso degli anni al fine di attualizzare la disciplina all’evolversi degli strumenti atti alla divulgazione di massa.
La legge sul diritto d’autore tutela l’utilizzo delle fotografie postate sui social.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.
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Per ciò che concerne il diritto di rivendica di proprietà delle opere fotografiche, vi è un espresso riferimento all’art. 2 n. 7) il quale espressamente espressamene tutela “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II”.
Nel caso di pubblicazione sui social di fotografie, occorre distinguere se si tratti di semplici immagini fotografie oppure di vere e proprie opere. Nel primo caso, la tutela prevista dal diritto di autore si estende per 20 anni decorrenti dalla pubblicazione della foto, mentre nel secondo caso la tutela si estende per tutta la vita dell’autore e per 70 anni solari dopo la sua morte.
L’onere della prova circa la titolarità dell’opera spetta a colui che ne rivendica i diritti, oppure agli eredi, nel caso di vere e proprie opere fotografiche.