Attenzione a farsi sostituire! Il caso è accaduto davvero: per essere sicuro di superare il test scritto per l’abilitazione alla guida un cittadino straniero ha mandato al suo posto un amico.
Al momento della verifica delle generalità del soggetto gli Ispettori della motorizzazione hanno avuto dubbi sulla identità della persona che aveva fornito un documento di riconoscimento con foto somigliante, ma non del tutto convincente.
A questo punto gli ispettori hanno chiesto di fornire un altro documento per verificare l’identità.
Il soggetto si è allontanato dicendo che lo aveva nell’auto parcheggiata fuori.
Nel frattempo sono sopraggiunti i carabinieri, allertati, ma al loro arrivo l’aspirante guidatore si era dileguato.
Il procedimento penale scaturito dal fatto ha visto come imputato l’individuo di cui al documento di riconoscimento e non anche l’altro, il “sosia”, che dileguandosi non è stato identificato.
Il reato di sostituzione di persona.
Il reato contestato dalla Procura nella fattispecie è stato l’art. 495 c.p. che prevede:
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
In realtà, nella fattispecie è stato sottoposto a procedimento penale il sostituito e non chi materialmente si è presentato a sostenere l’esame.
Il reato di truffa.
Nel caso in questione, all’esito della discussione, il Giudice, riqualificato il reato in truffa, ai sensi dell’art. 640, comma II c.p. ha condannato l’imputato a quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Al di là della questione se il Giudice potesse procedere, di sua iniziativa, con ordinanza alla riqualificazione della fattispecie ascritta, dovendo al più ordinare la trasmissione degli atti al P.M., ovvero, al limite, emettere sentenza assolutoria in quanto non provato l’evento delittuoso contestato dalla Pubblica Accusa vi è da dire che il contraddittorio è stato interamente svolto con riguardo all’accusa di sostituzione di persona.
Presenza degli elementi costitutivi del reato di truffa.
Tra l’altro, sotto il profilo degli elementi costitutivi del delitto di truffa non è dato rinvenire la prova del raggiro o artificio adottato dall’imputato in danno della Pubblica Amministrazione, i cui appartenenti peraltro al più versavano nel caso di cd. “dubbio concreto”, tanto da indagare al fine di prevenire l’inganno.
Del resto, qualora si intenda l’artificio adottato mediante la sostituzione di persona, non vi è prova neppure di alcun collegamento tra il medesimo e l’altro soggetto, rimasto non identificato.
La medesima considerazione vale in merito al requisito costituito dall’atto di disposizione patrimoniale da parte dell’ingannato, del tutto assente nel caso sopra descritto, proprio per mancanza del requisito della patrimonialità, non potendo ritenersi neppure connotato il tentativo, di far sottoporre ad esame per il conseguimento della patente di guida altro soggetto al posto dell’interessato.
In altri termini, non è dato rinvenire nella condotta contestata né l’ingiusto profitto né tanto meno l’altrui danno.
…e il tentativo di truffa?
Così come risulta difficile, se non impossibile, configurare la sussistenza del delitto in questione con la forma tentata, dovendosi ritenere necessaria l’effettività del danno e del profitto, nel caso di specie invece non ricorrenti, anche in considerazione del fatto che gli eventuali raggiri posti in essere non risultano idonei neanche a provare la forma tentata.
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Come si è conclusa la vicenda.
La Corte d’ Appello ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione.
A fronte di tale esito rimane pur sempre il dubbio: era corretta la tesi della difesa, la decisione del giudice o la qualificazione del reato proposta dal Pubblico Ministero?
In ogni caso non sostituite e non fatevi sostituire da nessuno a sostenere un esame altrimenti rischiate un procedimento penale.