Quando gli interventi previsti con il superbonus 110% sono molteplici, forse conviene demolire e ricostruire l’immobile.
Grazie al Superbonus 110% previsto dal noto Decreto Rilancio n.34/2020 non è infrequente che si colga l’occasione per ristrutturare immobili lasciati in disuso per molti anni, anche fatiscenti o veri e propri ruderi. In tal caso, gli interventi da realizzare possono rivelarsi molto invasivi, a tal punto che può essere maggiormente conveniente procedere alla demolizione del bene ed alla sua ricostruzione e, se possibile, effettuare anche un piccolo aumento di volumetria. La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate che, all’interpello proposto da un richiedente, ha fornito la risposta n. 513/21 con delle specifiche precisazioni su cui porre molta attenzione.
Il Superbonus spetta anche per interventi inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” e con aumento di volumetria
L’interpello proposto all’Agenzia delle Entrate chiede se sia possibile effettuare sull’immobile un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dello stesso, con i miglioramenti energetici e sismici di cui al Decreto Rilancio.
L’agenzia ha risposto in senso affermativo, ma con delle precise indicazioni e limitazioni.
Infatti, per le ipotesi di opere realizzate con “demolizione e ricostruzione”, nel richiamare la circolare n. 24/E del 2020 con cui è stato chiarito che il Superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), l’Agenzia ha precisato che “la qualificazione di “ristrutturazione edilizia” inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.”
Inoltre, riguardo l’accesso al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, si richiama la nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 1156 con cui il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che «a differenza del “Super-sismabonus” la detrazione fiscale legata al “Super ecobonus” non si applica alla parte eccedente il volume ante operam».
Pertanto, il richiedente “ha l’onere di mantenere distinte le fatturazioni relative alle due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.”