Se ti rivolgi ad un cartomante chiediti se è legale

Molti di noi per curiosità, per gioco ed alcuni anche per disperazione hanno almeno pensato una volta di rivolgersi ad un cartomante. C’è il curioso, lo scettico e chi invece crede ciecamente nell’arte divinatoria.

Vediamo se il mestiere del cartomante esiste e se si tratta di una attività lecita.
Per il curioso…
Le origini della cartomanzia non sono certe. C’è chi sostiene che risalgano addirittura ai cinesi come evoluzione del domino, considerato peraltro un mezzo divinatorio.
La moderna cartomanzia si fa risalire a Guillaume Postel, il quale nel 1540 tentò di dare regole certe. Successivamente il francese Alliette, nel 1770, sostenne le origini egizie della cartomanzia che egli stesso praticava. Ci sarebbe molto da dire e da scrivere, ma il focus della questione è un altro.

La cartomanzia è un’attività lecita?

La questione, affrontata anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4189/2020, coinvolge l’interpretazione congiunta di varie norme del nostro ordinamento.
In particolare l’art. 121 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), in base al quale “è vietato il mestiere di ciarlatano”, va letto in combinato disposto con l’art. 231 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), che prevede “ sotto la denominazione di mestiere di ciarlatano, ai fini dell’applicazione dell’art. 121, ultimo comma, della legge, si comprende ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentìa nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”.
Dalla lettura delle norme sembrerebbe concludersi per la illiceità dell’attività del cartomante, considerato il divieto previsto all’art. 121 e l’inclusione del cartomante sotto la denominazione di ciarlatano.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato non si ferma alla interpretazione letterale delle norme, ma chiarisce che il termine ciarlatano oggi non è inteso a rievocare il “venditore girovago di pozioni miracolose o filtri magici”, ma attualmente può considerarsi “ chi non si limita ad offrire al pubblico un servizio o prodotto, per quanto di scientificamente indimostrata ed indimostrabile utilità ed efficacia, ma ne esalta le proprietà e le virtù con il ricorso a tecniche persuasive atte ad indebolire e vincere le capacità critiche e discretive dei possibili acquirenti”.
Pertanto chi esercita l’attività di cartomanzia viola il divieto di svolgere il mestiere di ciarlatano:

    • quando il messaggio commerciale che accompagna l’offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione divinatoria come strumento realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro;
    • quando contestualmente richiede una contropartita commisurata al maggior valore che la prestazione per come artatamente rappresentata assumerebbe.

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Conclusioni.

E’ necessaria la sussistenza di un rapporto di proporzione tra il “servizio” divinatorio offerto ed il prezzo richiesto e pagato per riceverlo.
Da ciò consegue che il discrimen tra attività lecita (cartomanzia) con fine speculativo ed illecita (ciarlataneria) con connotazione “profittatrice” , sono proprio i mezzi e le modalità impiegate al fine di offrire al pubblico la “prestazione” profetica.
A parere del Consiglio di Stato conferma tali conclusioni la disciplina del Codice del Consumo (d. lgs 206/2005) agli artt. 28 e ss..
Il limite della liceità coincide con la sussistenza di un rapporto di conformità tra il servizio proposto e la rappresentazione che ne viene data, senza alcuna forma di esaltazione delle sue effettive e dimostrabili utilità.

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Il Consiglio di Stato interpreta evolutivamente le norme di cui sopra alla luce del nuovo contesto socio -economico-culturale di oggi rispetto a quello in cui sono state emanate.
In conclusione con i limiti sopra indicati l’attività di cartomanzia è lecita se non utilizza tecniche truffaldine di persuasione del cliente.