Privacy persone decedute: L’Italia attua tutele rafforzate rispetto al resto dell’Europa in tema di privacy dei defunti.
Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR) la normativa sulla privacy italiana si è allineata in ordine ai precetti normativi contenuti nel documento sopra menzionato.
All’interno del Regolamento, sembra escludersi ogni diritto alla privacy delle persone decedute in quanto, al Considerando n. 27, non sembra farsi cenno relativamente a questa fattispecie.
Tuttavia, in virtù di quanto previsto nella clausola di salvaguardia del predetto articolo, è stata espressamente prevista la facoltà per gli Stati membri di ampliare la tutela del trattamento dei dati personali e dunque il nostro ordinamento ha previsto, con il decreto di armonizzazione del Codice Privacy (d. lgs 101/2018), l’art. 2-terdecies, il quale sancisce espressamente l’estensione delle norme di cui al GDPR anche ai trattamenti dei dati personali di persone decedute.
Il GDPR attua una tutela di natura rafforzata in tema di privacy di persone decedute.
I diritti relativi ai dati personali di questi ultimi, dunque, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, oppure agisce a tutela del defunto quale mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione, in quanto è espressamente previsto che “1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualita’ di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e’ ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata. 3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonchè del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.
Ovviamente, i dati sensibili del defunto, secondo l’orientamento reso dal Garante della Privacy sono sempre accessibili agli eredi, i quali eserciteranno tutti i diritti e le facoltà previsti in materia di privacy sui dati del de cuius.