Nel matrimonio canonico gli impedimenti rappresentano nullità

Secondo quanto postulato dal Codice di Diritto Canonico del 1983 al canone 1058, la possibilità di contrarre Matrimonio per la Chiesa Cattolica è aperta a tutti, sempre fatto salvo che non sussista una qualche proibizione prevista dallo stesso diritto: vediamo gli impedimenti nel matrimonio cattolico

impedimenti nel matrimonio canonico

E’ proprio questa “proibizione”, che costituisce l’impedimento nel matrimonio canonico.

Questo può ravvisarsi nella circostanza che non consente appunto la celebrazione del matrimonio ad una determinata persona, considerata giuridicamente inabile a compiere tale specifico ed importante atto, come ricorda il canone 1073.
Complessivamente sono dodici gli impedimenti ai quali il legislatore ecclesiastico dedica le fattispecie descritte nei relativi canoni che ne trattano, descrivendone appunto le circostanze che ostacolano la valida celebrazione delle nozze tra battezzati della Chiesa Cattolica e rappresentano una categoria di motivi giuridici per i quali può essere accusato di nullità il vincolo matrimoniale. Questi impedimenti vengono definiti dirimenti (ovvero rendono vano) e si riferiscono chiaramente agli effetti sul vincolo stesso qualora questo fosse stato celebrato pur preesistendo qualcuno di questi. A loro volta sono distinguibili, a seconda di quale sia la fonte che stabilisce il loro effetto vanificatore:

– di diritto divino, ovvero direttamente esistenti per legge discendente da volontà divina e per tal motivo non dispensabili;

– di diritto positivo ecclesiastico, ovvero previsti dall’ autorità ecclesiastica che stabilisce la norma e pertanto suscettibili ad eventuali dispense.

 Quali sono

  • Età – can. 1083 

E’ vietato il matrimonio agli uomini al di sotto degli anni 16 e alle donne degli anni 14Tuttavia, assimilandosi la Chiesa alla normativa vigente nei diversi Stati, per l’Italia, la Conferenza Episcopale ha stabilito come età minima la maggiore età dei 18 anni compiuti sia per l’uomo che per la donna, come previsto per il matrimonio civile. Essendo un impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dall’Ordinario del luogo in casi eccezionali.

  • Impotenza “coeundi” – can. 1084

Con questo termine latino si fa riferimento all’incapacità ad intrattenere intimità fisiche coniugali, sia da parte dell’uomo che della donna. Pertanto, invalida il matrimonio l’impotenza che però debba risultare antecedente al vincolo e perpetua (ovvero non sanabile), mentre non lo invalida l’impotenza sopravvenuta alla sua celebrazione e nella stessa misura nel caso in cui si possa da essa guarire con ricorso a rimedi accessibili.
Si tratta in questo caso, di impedimento di diritto divino e non può essere dispensato.
Attenzione per questo impedimento a non confondere clinicamente l’impotenza con la sterilità, la quale impedisce ad una persona di avere figli, pur potendo avere una regolare attività sessuale. Essa non invalida il matrimonio e, pertanto, non lo rende nulloLo potrebbe, però, rendere nullo qualora la capacità procreativa sia intesa da uno dei nubendi, come qualità che determina l’altro ed imprescindibile nello stesso per addivenire al vincolo, o in altra ipotesi se sia posta come condizione al matrimonio. In tale ipotesi, infatti, il matrimonio sarebbe nullo per vizio di consenso e non per impedimento di impotenza (Leggi anche: se il consenso è viziato il matrimonio in chiesa è nullo).

  • Vincolo da precedente matrimonio – can. 1085

Esattamente come per il diritto Civile italiano, è vietato il matrimonio a colui che sia già legato da precedente e valido vincolo matrimoniale.
In tal caso siamo in presenza di impedimento di diritto divino, che discende dalle proprietà essenziali (unità ed indissolubilità) e pertanto non può assolutamente essere dispensato.

  • Disparità di culto – can. 1086

È vietato il matrimonio tra due persone, di cui l’una sia battezzata nella Chiesa cattolica e l’altra non battezzata.
Si tratta in questo caso di impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato sia dalla Santa Sede che dall’Ordinario del luogo (Leggi anche: Come fare per celebrare le nozze tra un cattolico e un non cattolico)

  • Ordine sacro – can. 1087

È vietato il matrimonio a coloro che siano già costituiti nei sacri ordini (episcopato, presbiterato e diaconato): si tratta di Sacramento (l’Ordine), a carattere indelebile che obbliga al celibato. Tale obbligo non decade necessariamente neanche se si perde lo stato clericale. L’impedimento in questo caso, è di diritto ecclesiastico e può essere dispensato solo dalla Santa Sede.

  • Voto pubblico di castità – can. 1088

È vietato il matrimonio a coloro che siano vincolati dal voto di castità, espresso in modo pubblico e perpetuo in un istituto religioso di diritto pontificio o diocesano. Si evince che in tal caso l’impedimento è di diritto ecclesiastico ed il voto, qualora dispensato dalla Santa Sede, fa venir meno l’impedimento medesimo.

  • Ratto a scopo di matrimonio – can. 1089

Si tratta di un impedimento che nel mondo occidentale risulta apparentemente anacronistico. Eppure se ci trasliamo in realtà diverse da quella Italiana o dei paesi così detti “dell’occidente democratico”, riteniamo che sia importante che sia stato previsto dal legislatore. Pertanto si prevede che non si possa costituire valido matrimonio tra un uomo e una donna da lui rapita o comunque trattenuta, al fine di contrarre matrimonio con la stessa e contro la sua volontà, pur in presenza di una preesistente relazione sentimentale tra i due soggetti. Non si configura, invece, rapimento se si verifica una circostanza per parti inverse. Siamo in presenza di un  impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dall’Ordinario del luogo solo nel caso in cui la donna non possa essere separata dal suo rapitore.

  • Crimine di omicidio del coniuge – can. 1090

Così come per il diritto civile italiano, è vietato il matrimonio a chi abbia ucciso il proprio coniuge al fine di contrarre matrimonio con altra persona, come pure a coloro che, con mutuo accordo e cooperazione fisica o morale, abbiano ucciso un coniuge, al fine di contrarre matrimonio tra loro. Non vi è formulazione di una fattispecie relativa al tentato omicidio nell’ordinamento canonico. Si tratta di impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dalla Santa Sede solo per motivi gravi e particolari.

  • Consanguineità – can. 1091

Per consanguineità (o parentela) si intende il vincolo di sangue tra persone che discendono per generazione dal medesimo stipite vicino ed il suo computo si effettua per linee e gradi. È vietato, pertanto, il matrimonio tra gli ascendenti e i discendenti in linea retta, sia legittimi che naturali, mentre in linea collaterale è vietato solo fino al quarto grado incluso. In caso di consanguineità in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale di secondo grado, si tratta di impedimento di diritto divino e non può essere dispensato, mentre in caso di consanguineità in linea collaterale di terzo e quarto grado, trattasi di impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato sia dalla Santa Sede che dall’Ordinario del luogo. Anche per questo impedimento si richiama il diritto civile italiano che dispone le stesse norme per unioni tra parenti e consanguinei.

  • Affinità – can. 1092

Così come la consanguineità anche l’affinità è normata dal diritto canonico come in Italia. Si intende in questo caso, il vincolo personale che si stabilisce tra un coniuge e i consanguinei dell’altro ed il suo computo parimenti si effettua per linee e gradi. È vietato, pertanto, il matrimonio tra affini in linea retta in qualsiasi grado, mentre non lo è in linea collaterale. Trattasi di un impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dall’Ordinario del luogo in casi eccezionali.

  • Pubblica onestà – can. 1093

Rientra in questa fattispecie quel rapporto di coppia che si stabilisce nell’ambito di una convivenza derivante da un matrimonio invalido o dal concubinato notorio e pubblico. Esso, pertanto, dirime il matrimonio tra l’uomo e le consanguinee della donna nel primo grado della linea retta, e viceversa (cioè fra l’uomo e la madre o la figlia della donna, nonché tra la donna e il padre o il figlio dell’uomo). Si tratta di un impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dall’Ordinario del luogo per gravi motivi.

  • Parentela legale – can. 1094

Anche per questa fattispecie del Codex di diritto canonico, vi è sovrapponibilità con le disposizioni civilistiche italiane. Oltre alla parentela naturale, che sorge dalla generazione della prole e trova il suo fondamento nel vincolo di sangue, esiste una parentela legale, sancita dalla legge e fondata sull’adozione. È vietato, pertanto, il matrimonio tra loro nella linea retta e in qualsiasi grado, mentre nella linea collaterale solo nel secondo grado (cioè fra l’adottato e l’adottante e i figli di questi; ovvero fra gli stessi adottati, se sono più di uno e di diverso sesso; ovvero tra l’adottante e la moglie dell’adottato, e viceversa).
Per questa fattispecie parliamo di impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dall’Ordinario del luogo.