Matrimonio: anche quello in chiesa può essere nullo

La nullità del matrimonio canonico si può ottenere ma va incardinato un procedimento presso il Tribunale Ecclesiastico: ecco come.

Il matrimonio canonico, ovvero il vincolo previsto dalle norme di Diritto Canonico per la Chiesa cattolica è Indissolubile e non prevede la possibilità di poterlo sciogliere per motivi sopraggiunti.

Tuttavia il vincolo può essere considerato nullo (non annullabile), se sussistono le fattispecie descritte dal Codice di diritto Canonico che afferiscono ad una delle seguenti motivazioni:

Le motivazioni appena descritte saranno approfondite in successive trattazioni.

Per verificare ed ottenere eventualmente dichiarazione che il proprio matrimonio sia in realtà un vincolo nullo occorre intraprendere la via giudiziale che prevede solitamente che ci si presenti davanti ad un Tribunale Ecclesiastico.

Rito giudiziale

Questo iter ha una durata orientativa dai 12 ai 18 mesi e presenta alcune analogie con quello che si svolge in ambito civile e si articola attraverso le seguenti fasi:

  • Introduzione della causa: è la fase che dà inizio al processo, tramite la presentazione di un ricorso, che nel tribunale Ecclesiastico è denominato Libello, al competente tribunale ecclesiastico (competente è il Tribunale del territorio di celebrazione delle nozze, di residenza o domicilio di una parte o ove vi è più facilità di acquisire le prove), ad iniziativa del coniuge interessato (parte attrice) ad ottenere una verifica della validità o meno del proprio vincolo matrimoniale, generalmente con l’assistenza di un avvocato (patrono) di propria fiducia.
    Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, ne verifica il fondamento, lo ammette, notificandone copia al Difensore del vincolo e qualora non sia stato presentato in forma congiunta, anche all’altro coniuge (parte convenuta), al fine chiaramente di metterli al corrente delle loro rispettive posizioni sui fatti presentati. Ciò preliminarmente assolto, il Vicario giudiziale determina l’ambito di indagine (chiarendo quale sia il “dubbio” ovvero di cosa si accusa il vincolo) della causa e designa il Collegio giudicante, composto dal preside, il giudice istruttore e il giudice estensore della sentenza finale.
  • Istruzione della causa: è la fase durante la quale, sotto la guida del giudice istruttore, vengono raccolti tutti gli elementi di prova che consentiranno poi al Collegio giudicante di poter emanare la decisione finale sulla domanda di nullità presentata, accogliendola o, in caso contrario, rigettandola. Tale fase inizia con l’ascolto della parte attrice, successivamente della parte convenuta, la quale ha anch’essa facoltà di farsi assistere da un avvocato di sua fiducia ed infine, dei testimoni indicati da ciascuna delle due parti.

Per alcune cause, per via del capo di nullità accusato, si nomina un perito, ovvero un tecnico specialista per indagare la problematica richiamata ed accusata. Terminata la raccolta di tutti gli elementi di prova, il preside dichiara, con proprio decreto, conclusa la fase istruttoria.

  • Fase discussoria: è la fase si svolge per iscritto, entro i termini fissati dal giudice istruttore, tramite la redazione delle memorie degli avvocati (Restrictus) e del difensore del vincolo (Animadversiones), tra costoro scambiate con possibilità di rispettive repliche, sulla scorta di tutte le risultanze processuali acquisite nella fase precedente, ponendo ciascuno in evidenza tutti gli elementi di diritto e di fatto che ritenga più utili nel caso specifico per l’accoglimento delle proprie richieste.
  • Fase decisoria: è la fase nella quale il Collegio giudicante si riunisce in giorno ed ora prefissati dal preside per valutare tutto il materiale probatorio raccolto ed emettere, quindi, il parere conclusivo sulla causa, che potrà essere dichiarativo o meno della nullità del matrimonio (Affermative o Negative), che dovrà poi essere congruamente motivato nella stesura della successiva sentenza. Quest’ultima verrà poi notificata alle parti in causa, oltre che al Difensore del vincolo.

Rito breve

Tale rito, che ha una durata orientativa di circa tre mesi, rappresenta una novità di assoluto rilievo ed è stato introdotto con la riforma del processo matrimoniale canonico varata da Papa Francesco con il Motu proprio  Mitis Iudex Dominus Iesus entrata in vigore in data 8 dicembre 2015. Tale riforma ha come obiettivo quello di ridurre i tempi processuali se si può parlare di nullità manifesta, essendo questo processo un processo che cerca la verità sulla base di motivi di coscienza e morali.

Questo procedimento è presieduto da un giudice unico, sotto la diretta responsabilità del vescovo diocesano e si articola attraverso le seguenti fasi:

  • Introduzione della causa: anche essa inizia tramite la presentazione di un libello, ma necessariamente in modo congiunto (o consensuale) dai coniugi o da uno solo di essi ma senza l’opposizione dell’altro. Si assume a questo punto tutta la documentazione necessaria immediatamente e il Vicario giudiziale, valutata la sussistenza dei requisiti previsti determina il dubbio proposto (capo di nullità) e designa un istruttore che è assistito da un assessore, stabilendo contestualmente in tempi molto brevi la sessione a cui devono partecipare tutti i soggetti interessati.
  • Istruzione della causa: in tale fase, da esaurirsi entro pochissimi giorni, l’istruttore designato ascolterà prima i coniugi, poi i testi e, valutato il complessivo materiale di prova, fisserà infine un breve termine per la presentazione delle difese scritte.
  • Fase decisoria: all’esito della fase precedente, l’istruttore trasmetterà tutto il materiale di causa raccolto al Vescovo diocesano per la sua decisione, che sarà affermativa della nullità del matrimonio se ne avrà raggiunto la certezza morale; altrimenti rimetterà la causa al rito ordinario precedentemente descritto.

LEGGI ANCHE: Delibazione: quando decade l’obbligo di mantenimento dell’ex coniuge

L’appello

Ciascuna delle parti può appellare la sentenza di prima istanza presso il Tribunale superiore designato per ognuno, al fine di ottenere una revisione del giudizio, qualora una delle parti si ritenga gravata da una decisione ingiusta:

– la parte attrice nei confronti di una sentenza negativa che non abbia accolto la sua domanda di nullità;

– la parte convenuta nei confronti di una sentenza affermativa della nullità, qualora abbia contrastato la domanda attorea.

Ha facoltà di impugnazione chiaramente anche il Difensore del Vincolo nei confronti di una sentenza affermativa rispetto alla nullità del Vicolo del matrimonio, che egli ritenga non oggettivamente fondata su elementi certi.

“Rato e non consumato”

Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, può essere sciolto per giusta causa dal Romano Pontefice (Privilegio Paolino), su richiesta di una o di entrambe le parti. E’ questo il caso contratto e non consumato.