Il porto d’armi: come portare con sé un’arma senza commettere reato

La licenza di porto di armi consente ai cittadini di detenere, portare o trasportare un’arma al di fuori della propria dimora

Accanto al porto d’armi di tipo “sportivo”, con finalità di tiro a volo o tiro a segno, al porto d’armi per uso “venatorio”, per i soli fucili da caccia nella stagione venatoria, ed alla “licenza di detenzione” per collezionisti di armi antiche, rare o artistiche, esiste anche il porto d’armi per difesa personale.

La specifica disciplina del porto d’armi per difesa personale è dettata dall’art. 42 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS – Regio Decreto 773/1931) che così recita:

Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.”

L’autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell’arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale.

I requisiti soggettivi: motivazione, idoneità psicofisica, capacità tecnica, obiettori di coscienza

Perché si possa ottenere il porto d’armi per difesa personale è necessario essere maggiorenni, avere una specifica e valida motivazione che giustifichi la necessità di possedere e portare con sé un’arma, avere l’idoneità psico-fisica e la capacità tecnica.

Come indicato dall’articolo 42, l’autorizzazione è subordinata ad un “dimostrato bisogno”. Tale definizione è estremamente generica, pertanto la valutazione è rimessa alla discrezionalità del Prefetto. Tuttavia si può rilevare come alcune categorie siano solitamente ammesse a ricevere l’autorizzazione del porto d’armi: gioiellieri, orefici, commercianti di beni di valore ingente, persone soggette a rischio di aggressione come gli ufficiali giudiziari o i tassisti, persone che trasportano valori o somme di denaro.

Altro requisito richiesto dal legislatore sia per l’autorizzazione, sia per il rinnovo del porto d’armi, è l’idoneità psicofisica del richiedente che deve essere attestata mediante la produzione di un certificato rilasciato dall’ASL di residenza.

Inoltre, per il rilascio del porto d’armi, è richiesta la documentazione attestante la capacità tecnica del richiedente come disposto dall’art. 8 comma 4 L.110/1975:

Ai fini dell’accertamento della capacità tecnica, l’interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all’art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l’accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l’attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell’art. 8 del citato testo unico, il titolare dell’autorizzazione di polizia.”

L’autorizzazione inoltre non viene concessa agli “obiettori di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure a coloro che abbiano presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Procedura per la richiesta di porto d’armi

La richiesta deve essere indirizzata al Prefetto della provincia di residenza, il modulo è disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza.

La richiesta, debitamente compilata e corredata dai documenti necessari, può essere consegnata presso la Prefettura, le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza direttamente a mano, per posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica a mezzo posta certificata.

Alla richiesta si deve allegare:

– certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28 aprile 1998);

– dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il conseguimento della capacità tecnica (art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110);

– attestazione di pagamento delle tasse di concessione governative

– due foto recenti formato tessera, a capo scoperto su sfondo chiaro

– due marche da bollo dell’importo di € 16,00

– documentazione comprovante il bisogno di andare armato.

– una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

In caso di Rinnovo annuale, nei 5 anni di validità del libretto, deve essere seguita la stessa procedura indicata per il primo rilascio, con la sola differenza che non è più necessario dimostrare il possesso dell’idoneità al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”. La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo.

Il reato di “porto abusivo d’armi”

Si commette il reato di “Porto abusivo di armi” ex art. 699 codice penale quando si porti un’arma fuori dalla propria abitazione senza la prescritta autorizzazione:

“Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.

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Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.”