Anche per le palestre e per gli sport in luoghi chiusi è obbligatoria l’esibizione del Green Pass
Come noto, il Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021 ed ha introdotto l’obbligo di esibizione del Green Pass (certificato vaccinale) per poter accedere in determinati luoghi, tra cui le palestre e, più in generale, per i luoghi in cui si pratica sport al chiuso.
Nel medesimo decreto legge si specifica però che sono esentati dall’obbligo di esibizione della certificazione tutti i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (dunque prevalentemente i bambini) nonché a tutti i soggetti i quali, dietro rilascio di apposita certificazione medica, siano esentati dall’obbligo vaccinale, ivi comprese le donne in gravidanza od in allattamento.
Fa discutere l’inclusione delle palestre all’interno della lista delle attività per le quali è prevista l’esibizione del certificato vaccinale in quanto vi sono anche dei requisiti di capienza da rispettare che mal si attagliano con il diritto dell’utente, il quale ha corrisposto il mensile, di poter accedere senza limitazioni ed in qualunque orario all’interno del luogo deputato all’attività sportiva.
Tale obbligo si palesa come una ingiusta limitazione dell’abbonato, con gravi ripercussioni che potrebbero derivare dall’incapacità per i gestori ed i proprietari delle palestre, di poter garantire il servizio contemporaneamente a tutti gli utenti i quali sarebbero in un certo senso legittimati a richiedere il rimborso della quota.
Di contro, a voler rivolgere lo sguardo dalla parte dei proprietari, si potrebbe obiettare che un eventuale inadempimento non possa essere attribuito ad una negligenza, bensì ad un fatto non imputabile all’obbligato che ne escluderebbe la responsabilità ex art. 1256 c.c.