Animali Esotici e Covid: il nuovo divieto di importazione e detenzione

Animali esotici: Alla luce della recente normativa, chi desidera acquistare e tenere con sé un animale esotico deve accertarsi che non sia vietato

 

È entrata in vigore l’8 maggio 2021 la Legge n.53 del 2021 con cui il Parlamento ha delegato al Governo il recepimento di una serie di direttive europee. Si tratta di una legge viene promulgata nel contesto storico sociale della pandemia mondiale da Covid -19, quindi tenendo conto delle “eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia Covid-19”, con il conseguente impatto su molteplici settori tra cui anche le “malattie animali trasmissibili”.

Si tratta di un intervento finalizzato a contrastare le ipotetiche epidemie e pandemie derivanti dal contagio animale e, in genere, degli animali esotici come pipistrelli e pangolini, rettili e anfibi. La normativa dunque, non solo è dettata per il rispetto degli animali che vengono strappati ai loro ambienti naturali o fatti riprodurre in cattività, ma costituisce anche una forma di prevenzione alla diffusione di virus e zoonosi animali agli umani, al fine di evitare il ripetersi degli errori che hanno portato alla nascita e alla diffusione epidemie e pandemie come Sars, Mers e Covid19.

Stop all’importazione e detenzione di animali esotici

La legge n.53 del 2021 prevede all’articolo 14, come criterio direttivo, il divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali esotici.

L’art. 14 è infatti intitolato “Principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

Al n.1 l’art. 14 sancisce: “1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Al n. 2 del medesimo articolo vengono invece indicati principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, tra cui: “la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale” e, alla lettera q) la previsione di “ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette”.

Il dibattito

 

L’introduzione dell’art. 14 della legge n.53/2021 ha già determinato un acceso dibattito tra coloro che hanno fortemente voluto la normativa per una maggiore tutela degli animali, costretti a vivere in un ambiente estraneo alla loro natura, e coloro che ritengono invece che la legge possa costituire un incentivo all’abbandono di animali esotici di cui si è già in possesso.

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Sarà dunque il legislatore a valutare l’opportunità o meno di mitigare o inasprire il divieto, anche in considerazione dell’evoluzione del Covid e delle altre malattie già esistenti .