Recupero crediti: Interessante sentenza della Cassazione n. 17989/2016 secondo cui è competente il Tribunale ove si trova il debitore.

Infatti, come spiegato dalla Giurisprudenza di Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 17989/2016, il Foro competente è sempre quello del domicilio del debitore a meno che non si tratti di obbligazione precisamente quantificata precedentemente dalle parti e quindi vi sia assoluta certezza sul contenuto dell’obbligazione. L’obbligazione deve essere perciò certa, liquida ed esigibile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989/2016, hanno difatti elaborato il seguente principio di diritto: ”Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell’art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell’art. 20, ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare”.
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Quindi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che il forum destinatae solutionis può essere individuato nel domicilio del creditore ogni qual volta l’obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura. In assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e/o determinato, quindi, l’obbligazione pecuniaria deve ritenersi illiquida e, pertanto, sarà necessario un passaggio ulteriore, rappresentato da un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziario, che renda l’obbligazione, appunto, liquida.

In sostanza, a fondamento dell’interpretazione restrittiva, la Corte richiama esigenze di tutela del debitore che ritiene rispettate unicamente ove la liquidità del credito resti “ancorata a dati oggettivi”; laddove la liquidità, al contrario, venga fatta coincidere con la semplice indicazione della somma di denaro dedotta in giudizio dall’attore, senza che questa rivenga da un titolo, le esigenze di protezione del debitore risultano indebitamente frustrate.
In questo caso, infatti: “non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale”, sostengono i Giudici nella richiamata pronuncia.
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Il creditore di una somma di denaro derivante da una fornitura di beni che intende agire in giudizio, per il recupero del proprio credito, quindi, in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti (contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell’art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore.
E ciò, poiché, come noto, la fattura non può costituire un valido titolo negoziale essendo unilaterale.
In sostanza, quindi, in virtù di quanto sopra, nel caso in cui un creditore, in mancanza di un contratto, richieda un decreto ingiuntivo nel luogo in cui ha la sede, o ha la banca, o sia sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., sarà possibile sollevare un’eccezione di incompetenza territoriale nelle modalità elaborate dalla Giurisprudenza.