Scioglimento e liquidazione: le Società di capitali hanno il destino determinato dal verificarsi degli eventi previsti all’art. 2484 c.c. e da cause particolari. Vediamo quali sono.
Cause di scioglimento
L’art. 2484 c.c. stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono per le seguenti cause:
- decorso del termine
- conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, appositamente convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea
- riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione;
- nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;
- deliberazione dell’assemblea;
- altre cause previste dall’atto costitutivo.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.
Esistono poi cause particolari di scioglimento:
- sentenza che dichiara la nullità della Società (art. 2332 c.c.);
- per la Società in accomandita per azioni la cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione i sostituti non hanno accettato la carica (art. 2458 c.c.);
- per le Società quotate in borsa la sproporzione non ripianata per perdite tra l’ammontare delle azioni di risparmio e a voto limitato e il capitale sociale (art. 145, comma 5 L.F.);
- dall’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019) vi è una nuova causa di scioglimento della società: l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata (art. 2484 co.1 n. 7 bis c.c. in vigore dal 1° settembre 2021).
L’organo amministrativo ha competenza sull’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento.
L’assemblea dei soci ha competenza sulla messa in liquidazione della società con la nomina dei liquidatori e può deliberare lo scioglimento in qualsiasi momento.
Lo scioglimento può sempre essere revocato.
Da questo momento la società rimane in vita pur entrando in fase di liquidazione.
Non comporta l’estinzione della Società che avviene solo dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese.
Emergenza Covid-19 e misure per assicurare la continuità delle imprese.
In seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19 sono state previste dal Decreto Legge del 08/04/2020 n. 23 (convertito in legge n. 40/2020 e come sostituito dalla legge di Bilancio per il 2021) “Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”.
L’art. 6 prevede che per le perdite emerse nell’esercizio alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile in materia di ricapitalizzazione e scioglimento ex lege in caso di perdite o riduzioni del capitale sociale come stabilito dalla legge.
Fino al 31 dicembre 2020 non opererà neppure la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545 duodecies c.c. Quest’ultima disposizione prevede, in particolare, per le società cooperative lo scioglimento della società per la perdita del capitale sociale.
Per effetto delle disposizioni sopra richiamate non possono essere trasmesse al Registro delle Imprese le richieste di iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento operata dall’organo amministrativo.
(vedi in proposito Circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot.n. 26890 del 29 gennaio 2021 Lettera circolare 29 gennaio 2021 n. 26890 Ministero dello Sviluppo Economico)
La fase della liquidazione.
Il procedimento di liquidazione si apre come detto dopo che venga accertata ed iscritta nel Registro delle Imprese la causa di scioglimento.
Tale procedimento nelle Società di capitali è obbligatorio e l’organo amministrativo viene sostituito dai liquidatori.
In particolare, questi ultimi hanno il compito di realizzare l’attivo della società e di soddisfare i creditori. Quindi, nel caso in cui vi sia un attivo, questo viene ripartito tra i soci.
Hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.
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Il Bilancio finale di liquidazione.
Al termine delle operazioni i liquidatori redigono il Bilancio finale di liquidazione e se dalla liquidazione risulta un attivo redigono anche il piano di riparto.
I liquidatori comunicano il bilancio all’organo di controllo ed al revisore legale dei conti al fine della redazione della relazione.
Bilancio e relazione vengono depositati presso il Registro delle Imprese al fine della sua iscrizione.
I singoli soci approvano il Bilancio finale e l’eventuale piano di riparto.
Se entro 90 giorni dal deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese nessun socio propone reclamo, oppure tutto l’attivo è stato ripartito tra i soci che hanno rilasciato quietanza liberatoria senza riserva il bilancio si considera tacitamente approvato e
dopo l’approvazione del bilancio finale il procedimento di liquidazione termina con la cancellazione della società dal registro delle imprese, così determinando la sua estinzione con effetto immediato.