Rinuncia all’eredità: i soggetti ai quali spetti di ricevere l’eredità di un soggetto deceduto, possono decidere di rinunciarvi
Rinunciare
Tale scelta può essere effettuata perché il defunto (“c.d. de cuius”) ha lasciato delle situazioni debitorie di cui non si vuole rispondere, oppure perché semplicemente non si desidera ricevere alcunché, o ancora, perché si vuole avvantaggiare uno o più coeredi con un unico passaggio di proprietà. In ogni caso, la rinuncia all’eredità non può mai essere condizionata né parziale e, qualora venga effettuata, la rinuncia implica che l’eredità spetti per “rappresentazione” ai discendenti del rinunciante.
Tale conseguenza può essere voluta, ma in caso di eredità gravata da debiti, la rinuncia deve essere effettuata anche dai discendenti del rinunciante. La rinunzia all’eredità è disciplinata agli articoli 519 e successivi del Codice civile, in particolare l’articolo 519 del codice civile stabilisce che:
“La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finche’, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.”
Come fare la dichiarazione di Rinuncia all’eredità ed entro quali termini
Il chiamato all’eredità può rinunciare all’eredità che gli è destinata solo con una dichiarazione espressa. La rinuncia non ha effetto se non è effettuata nelle forme prescritte dalla legge. La dichiarazione espressa di rinuncia all’eredità deve essere effettuata presso il Tribunale o avanti un Notaio. Il Tribunale competente a ricevere la dichiarazione è quello dell’ultimo domicilio del defunto, mentre nel caso si opti per il Notaio, la dichiarazione potrà essere effettuata anche in un luogo diverso dall’ultimo domicilio del defunto ma sarà poi depositata presso il Tribunale competente. La rinuncia all’eredità può essere effettuata entro 10 anni dalla morte del de cuius se non si è nel possesso dei beni, cioè se non si usufruisce dei beni del defunto. Diversamente, se si è nel possesso dei beni a qualunque titolo, il termine è di 3 mesi dal decesso.
I soggetti che possono rinunciare e i documenti necessari
La rinuncia all’eredità può essere effettuata da tutti coloro che sono chiamati a succedere, cioè chiamati all’eredità, quindi non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche per mezzo dei propri rappresentanti. Tuttavia, occorre precisare che nel caso in cui la dichiarazione di rinuncia riguardi un minore, un interdetto, un inabilitato, un sottoposto ad amministrazione di sostegno, il responsabile/rappresentante dovrà necessariamente richiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale verificherà la sussistenza di ragioni idonee a consentire la rinuncia. Inoltre, nel caso di minori, oltre al consenso del Giudice Tutelare, entrambi i genitori dovranno essere presenti per rendere la dichiarazione di rinuncia.
Per la redazione dell’atto in Tribunale occorrono:
-certificato di morte in carta libera
-marca da bollo da Euro 16,00
-documento di riconoscimento e codice fiscale del rinunciante
-codice fiscale del defunto
-copia del testamento, se esistente
-versamento di Euro 200 per la registrazione dell’atto (si paga un unico versamento anche se ci sono più rinuncianti)
-copia conforme dell’autorizzazione del giudice Tutelare in caso di minore, interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di sostegno.