Energie rinnovabili: con il decreto n.77/2021 il legislatore introduce uno “snellimento procedurale” per agevolarne l’incremento
Mentre in Europa, nonostante la pandemia, c’è stata una crescita importante sia per l’eolico che per il solare, in Italia il 2020 ha segnato una riduzione delle installazioni di energie rinnovabili con una diminuzione del 34% ed un vero e proprio recentissimo “flop” delle aste GSE.
In questo contesto, al fine di agevolare le energie rinnovabili, quindi le installazioni e recuperare il gap creatosi con il resto d’Europa, si inserisce il nuovo decreto “Semplificazione”, decreto legge del 31 maggio 2021 n.77 avente ad oggetto “governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili: le norme di riferimento
In particolare “l’accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili” è disciplinata al capo IV (Parte II – Titolo I) del Decreto Legge, agli articoli 30, 31, 32.
L’articolo 30 riguarda gli “interventi localizzati in aree contermini” ed introduce al primo comma la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento unico, mentre al secondo comma, il parere del ministero della Cultura diviene non più vincolante né condizionante una volta decorsi i termini. Di seguito il testo:
1-Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, “all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è’ inserito il seguente: “3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.
2-Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
La semplificazione: impianti stand-alone e fotovoltaici
L’articolo 31 concerne invece la “Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna”, occupandosi al primo comma degli impianti di accumulo elettrochimico “stand-alone” e al secondo comma della semplificazione delle procedure di autorizzazione degli impianti fotovoltaici fino ad una potenza di 10 MW al fine di raggiungere l’obiettivo europeo dei 52GWp di installazioni fotovoltaiche entro il 2030. In particolare, gli impianti stand-alone, non saranno più sottoposti a VIA (Valutazione impatto ambientale), a meno che non sia richiesto dalle opere di connessione alla rete. Invece, gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW connessi in tensione e collocati in zone commerciali, produttive o industriali, potranno essere costituiti con la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), mentre la soglia minima per l’attivazione della procedura di Autorizzazione Unica viene aumentata da 20KW a 50KW. Nei commi successivi l’art. 31 si occupa invece dell’incremento dell’efficienza energetica per le aree agricole.
Il ritorno delle agevolazioni per impianti a terra in zona agricola: gli impianti agrovoltaici
In tema di energie rinnovabili, assume particolare importanza il comma 5 dell’art. 31 che recita: “All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: “1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità’ delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture.”
In tal modo l’art. 65 “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo” della Legge 27/2012 viene così modificato:
1-Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 28/2011
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture.
Ampliamento della procedura abilitativa semplificata
L’articolo 32 intitolato “Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering” riguarda appunto la semplificazione delle autorizzazioni per il rinnovamento degli impianti già esistenti.
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Sono previsti i casi in cui, sia per la manutenzione c.d. revamping, sia per l’incremento di potenza c.d. repowering, possa essere utilizzata la procedura abilitativa semplificata (PAS) invece dell’autorizzazione unica.