Il Decreto Legge 79/2021 ha introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori, considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021 (Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale), misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità.
Soggetti beneficiari dell’assegno temporaneo.
Il Decreto Legge riconosce ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del D.L. 69/1988 (convertito con modificazioni dalla l.153/1988) un assegno temporaneo su base mensile a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Pertanto l’assegno temporaneo potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.
Inoltre l’assegno temporaneo spetta in presenza dei requisiti previsti dalla legge anche a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 797/1955 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo) nonché ai nuclei familiari che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 d.l.69/1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.
Il diritto alla prestazione dell’Assegno temporaneo è esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nel caso essi risultino presenti nell’Isee dell’ascendente in presenza di un provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento eterofamiliare). L’assegno temporaneo non è compatibile con l’assegno al nucleo familiare eventualmente riconosciuto in favore dei nonni.
L’Inps, che in proposito ha emanato la circolare n. 93 del 30 giugno 2021, eroga l’assegno temporaneo in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Quali sono i requisiti richiesti.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
A) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età. In proposito, il genitore ed il minore devono essere conviventi e avere dimora abituale nello stesso comune al momento della domanda. Rimane ferma la possibilità che l’assegno sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore in caso di affido condiviso dei minori.
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
B) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al d. P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto.
Determinazione della misura dell’assegno
L’assegno temporaneo è determinato in base alla tabella di cui all’ Allegato 1 del decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno per ciascun figlio minore, anche in relazione al numero dei figli minori.
Gli importi di cui all’ Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
Modalità di presentazione della domanda e decorrenza.
In base all’art. 3 del D.L. 7972021 la domanda di assegno temporaneo è presentata di regola dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021 in modalità telematica all’ INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.
Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Compatibilità con altre misure di sostegno.
L’ art. 4 del decreto prevede la compatibilità dell’assegno :
- con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4;
- con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Dunque, nello specifico, sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:
- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli (art. 65 L.448/1998);
- Assegno di natalità (l. 190/2014 art. 1, comma 125, d.l. 119/2018 art. 23-quater, commi 1 e 2, convertito in l. 136/2018 e L. 160/2019 art. 1, comma 340);
- Premio alla nascita (l. 232/2016 art. 1 comma 353);
- Fondo di sostegno alla natalità (l. 232/2016 art. 1 commi 348 e 349);
- Detrazioni fiscali di cui all’art. 12, commi 1, lettera c e 1-bis del Tuir;
- Assegni familiari di cui al T.U. delle norme sugli assegni familiari (d.P.R. 797 del 1995)
L’assegno temporaneo dei figli minori rientra nelle misure varate dal Governo considerata la particolare situazione emergenziale e con la finalità di adottare misure di sostegno per i nuclei familiari in attesa dell’assegno unico ed universale.