Nel decreto Sostegni-bis sono previste misure in favore dell’acquisto della prima casa di abitazione per gli Under 36: vediamo le agevolazioni.
Il decreto legge n. 73 del 2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito con L. 23 luglio 2021 n. 106, prevede all’art. 64 la proroga fino al 31 dicembre 2021 di alcune disposizioni relative all’operatività ed all’estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparini).
Ha ampliato e modificato la platea dei beneficiari del Fondo Gasparini contemplando i soggetti che non abbiano compiuto i trentasei anni di età.
La misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è stata elevata all’80% (precedentemente era 50%) della quota capitale per i soggetti che rientrano nelle categorie ivi previste e con ISEE non superiore ad € 40.000,00.
Sono poi previste esenzioni ed agevolazioni per l’acquisto della prima casa in presenza di determinati requisiti.
Agevolazioni ed esenzioni.
Sono previste alcune forme di esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale con riferimento alle “prime case” di abitazione.
Si applica agli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto uso o abitazione.
Il beneficio si applica nel caso in cui esistano le condizioni per l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro ( nota 2-bis, art. 1, tariffa, parte prima d. P.R. n. 131 del 1986)
Non si applica alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali :
– A1 – Abitazioni di tipo signorile
– A8- Abitazioni in ville
– A9 –Castelli , palazzi di eminenti pregi artistici e storici
E’ altresì prevista l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti al comma 6.
La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata dalla parte mutuataria all’atto del finanziamento o allegata a tale atto.
Anche se la norma si riferisce espressamente alle sole case di abitazione, la nuova disciplina dovrebbe applicarsi anche all’acquisto agevolato di pertinenze di abitazioni “prima casa” ed anche al caso di acquisto di due abitazioni da unificare, con l’impegno nell’atto di acquisto da parte del contribuente di procedere alla loro unificazione.
Requisiti.
– Soggetti che non abbiano compiuto i 36 anni di età. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto in questione.
– Isee non superiore a 40.000,00 euro annui.
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Che succede se la cessione dell’abitazione è soggetta ad Iva.
Se l’acquirente non ha ancora compiuto i trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato beneficia di un credito di imposta di importo pari a quello dell’Iva versata in relazione all’acquisto.
Il credito di imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in detrazione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce Irpef presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 241 del 1997.
Le disposizioni si applicano agli atti stipulati dalla entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2022.
Che succede in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento con atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto?
Sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una maggiorazione pari al 30 % delle imposte dovute. In caso di applicabilità dell’Iva si recupera la differenza tra la somma dovuta e l’agevolazione indebitamente utilizzata nonché viene irrogata una sanzione amministrativa pari al 30 % della differenza. Sono dovuti anche gli interessi di mora.