Spray al peperoncino: quando detenerlo può costituire reato

Spray al peperoncino: Attenzione a metterlo in borsa perché se non ha le caratteristiche stabilite dalla legge, detenerlo costituisce reato

Dal 2012 è ammesso anche in Italia, per i maggiori di 16 anni, l’uso dello spray di oleoresin capsicum, meglio noto come “spray al peperoncino”, tuttavia, la liceità e legalità del suo utilizzo è condizionata alla sussistenza di specifiche caratteristiche dello spray, in assenza delle quali, si rischia di commettere il reato di porto abusivo di armi ex art. 699 c.p.

La normativa sulla miscela irritante a base di oleoresin capsicum: Legge 94/2009 e Decreto 103/2011

La disciplina è dettata dalla Legge n.94/2009 e dal Decreto n. 103 del 12 maggio 2011, in particolare, quest’ultimo, all’articolo 1 stabilisce:

“1. Gli strumenti di autodifesa di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche: a) contenere una miscela non superiore a 20 ml; b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale; e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

2.Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.”

Il legislatore, fa anzitutto riferimento a spray “in grado di nebulizzare” la miscela irritante, in quanto è vietata la commercializzazione di strumenti che abbiano una gittata balistica che sarebbe sicuramente superiore a quella massima prevista di 3 metri, con conseguente offensività a distanza inammissibile ed incompatibile con l’autodifesa.

Inoltre, come si legge chiaramente nell’art.1, la capacità volumetrica del prodotto non deve essere superiore a 20 ml e le caratteristiche della miscela devono rispondere alla normativa.

Il reato di “porto abusivo di armi” ex art. 699 codice penale

Attenzione quindi a mettere in borsa, in auto o nello zaino una bomboletta di spray antiaggressione non conforme alla normativa perché si rischia di commettere un reato.

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L’orientamento è stato ancora una volta confermato dalla Suprema Corte di Cassazione che con la recente sentenza n. 15083 del 10.02.21 ha ravvisato la sussistenza della contravvenzione di “porto in luogo pubblico” ex art. 699 c.p. nel caso di detenzione di spray antiaggressione a condizione “che ne siano accertate in giudizio le caratteristiche di offensività stabilite dall’art. 1 d.m. 12 maggio 2011, n. 103, non rilevando, a tal fine, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 2 cit. d.m.”, cioè la mancanza di etichetta che ne indichi il contenuto.