Quando si sceglie il matrimonio civile crea l’unione di due persone di sesso opposto con conseguenti effetti validi per il diritto dello Stato
Che cosa è il matrimonio civile
Il matrimonio è l’atto con il quale due persone di sesso opposto manifestano la volontà di realizzare una comunione spirituale e materiale di vita con l’osservanza dei doveri e l’esercizio dei diritti previsti per i coniugi dal codice civile. Con il termine matrimonio si intende sia l’atto in sé che i due soggetti compiono per costituire la suddetta comunione, sia il rapporto che viene così disciplinato all’ interno dell’ istituto giuridico, esplicando pertanto anche i conseguenti obblighi giuridici reciproci che ne discendono.
Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale al quale è affidato di recepire il consenso espresso dai nubendi e dichiarare l’unione a norma delle leggi dello Stato.
Quali sono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio civile
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, ovvero che: non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni); non devono essere interdetti per infermità di mente non devono essere vincolati da un precedente matrimonio; devono essere decorsi i termini temporali previsti da quando è intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
Come anche non possono contrarre matrimonio tra loro:
- linea retta di ascendenza e discendenza;
- i fratelli e le sorelle;
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- linea retta di affinità;
- linea collaterale di secondo grado di affinità;
- l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l’adottato e i figli dell’adottante;
- l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato;
- persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio o tentato omicidio sul coniuge dell’altro;
Che cosa sono le pubblicazioni
Le pubblicazioni di matrimonio sono un documento realizzato solitamente tramite l’ inserimento nel sito web istituzionale del Comune e consistono materialmente in un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Sarà cura dell’ufficiale dello stato civile, dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (di cui sopra trattato), pubblicarle ovvero di rendere nota l’ intenzione dei futuri sposi di contrarre nozze, al fine così di dare la possibilità a chi avesse ragione di fare una opposizione al vincolo, causata dalla conoscenza di eventuali impedimenti esistenti, di farsi avanti.
La richiesta di pubblicazioni deve essere avanzata da entrambi gli sposi o eventuali procurati, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi e contiene le informazioni anagrafiche degli sposi (nome, cognome, nascita con data e luogo), cittadinanza e residenza e stato, nonché di eventuale sussistente impedimento.
Per gli sposi residenti nello stesso comune le pubblicazioni avranno il costo di una marca da 16,00 euro. Doppia marca per residenti in diverso comune.
Chi celebra il matrimonio civile
Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato, che abbia acquisito un titolo conseguente ad un corso specifico o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere.
L’ufficiale di stato civile presenzia al matrimonio con la fascia tricolore.
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Dove si celebra ed in cosa consiste la celebrazione
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni.
Celebra l’ufficiale di stato civile alla presenza di un testimone almeno per ciascuno degli sposi, dà lettura degli articoli del Codice Civile: il 143 in merito ai diritti e doveri reciproci dei coniugi, del 144 riguardante l’indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia e il 147 sul dovere verso i figli futuri.
Recepisce le dichiarazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie e declarata l’unione precisa il regime patrimoniale scelto dai coniugi (comunione o separazione).
Contrariamente alla richiesta consueta dei coniugi per esigenze personali non è previsto che il matrimonio sia celebrato fuori dalla Casa comunale, se non per impedimenti gravi.
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L’atto di matrimonio
L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli sposi e dei testimoni, la data della compiuta pubblicazione (o l’ eventuale Decreto emesso dal Tribunale su istanza dei coniugi per accelerare la decorrenza o omettere le pubblicazioni) se ricorrono degli impedimenti, il luogo della celebrazione, le annotazioni della eventuale celebrazione fuori dalla Casa Comunale e infine la declarazione dell’ufficiale di stato civile dell’unione matrimoniale.