Fibra ottica e condominio: non serve il consenso degli altri condòmini

Il proprietario di una unità immobiliare deve consentire il passaggio dei cavi per l’installazione della fibra ottica

In tema di comunicazioni occorre fare riferimento agli articoli 90, 91 e 92 del Decreto Legislativo n.259 del 2003, meglio noto come “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

Tale decreto stabilisce che gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità, pertanto, non ci si può opporre alla loro installazione.

L’articolo 91 del Codice delle Comunicazioni

In particolare, l’articolo 91 stabilisce le seguenti “limitazioni legali sulla proprietà”:

  1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
  2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché’ al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
  3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
  4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
  5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
  6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

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Occorre evidenziare inoltre, che il legislatore ha ulteriormente disciplinato la materia per tutelare la fibra ottica e la banda larga, anche al fine di ridurre il divario con gli altri paesi comunitari.

A tal fine ha stabilito con la Legge 164/14, nota come “Sblocca Italia”, l’obbligo per tutte le costruzioni che hanno presentato domanda di autorizzazione edilizia successivamente al 1° luglio 2015 di realizzare l’impianto che porti la fibra a ciascuna unità abitativa.

Ovviamente, altra questione è l’eventuale danno che dovesse essere arrecato al proprietario durante l’installazione della rete o che dovesse derivarne.