Un principio noto del nostro ordinamento è che il giudicato – in sostanza il contenuto vero e proprio della sentenza – copre il dedotto, ossia l’oggetto della domanda, ed il deducibile, ossia le questioni ad essa dipendenti.

E difatti: “Il giudicato per implicazione discendente, regolato dall’art. 2909 c.c., in base al quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato “a ogni effetto” tra le parti, riguarda le questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso, escluse, di conseguenza, tutte quelle concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto. (Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-11-2012, n. 19503).
Molto recentemente, peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di confermare il proprio orientamento e di argomentare diffusamente i termini dell’istituto richiamato. Ad esempio relativamente al decreto ingiuntivo ha ritenuto di poter statuire:

“Il decreto ingiuntivo non opposto, adempiute le formalità di cui all’art. 647 c.p.c., acquista l’efficacia di giudicato formale e sostanziale (principio del tutto pacifico: ex multis, Sez. I, sentenza n. 1650 del 27.01.2014, Rv. 629156, Sent. 1, sentenza n. 6198 del 13.03.2009, Rv. 607202). Il giudicato sostanziale “copre il dedotto ed il deducibile”: e cioè impedisce alle parti di un rapporto processuale ormai definito di sollevare, in altri giudizi:
- Le stesse questioni oggetto di giudicato;
- Le questioni che costituiscano il necessario presupposto delle prime.
La pronuncia di condanna al pagamento di una prestazione contrattuale (come il pagamento del canone di locazione) presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza e della validità del credito e della sua fonte. Pertanto, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento dei canoni di locazione, preclude all’intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola di determinazione della misura del canone. Tale questione resta infatti coperta dal cd “giudicato per implicazione discendente”.
Il principio appena esposto è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. La sentenza capostipite risale a quasi cinquant’anni fa (Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 07/07/1969, Rv. 342064), ed in seguito innumerevoli volte si è già stabilito che “il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, fa stato fra le stesse parti circa l’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, nonchè circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione” (Sez. 3, Sentenza n. 16319 del 24/07/2007, Rv. 599445). Esattamente nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 12994 del 24/05/2013, Rv. 626739, fece espresso riferimento all’efficacia di giudicato del decreto non opposto concernente il pagamento di canoni insoluti, circa l’insussistenza (…) del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni “contra legem” del canone.
Così pure Sez. 3, Sentenza n. 5801 del 11/06/1998, Rv. 516347, nella cui motivazione ove si legge che “il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità di giudicato, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine all’esistenza e validità del rapporto dedotto, ai soggetti del medesimo ed alla prestazione dovuta, quanto alla inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, sicché la sua efficacia preclusiva non può non estendersi a tutte le relative questioni, impedendo che in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto si proceda ad un nuovo esame di esse. Pertanto il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti (ed i loro eredi o aventi causa), circa l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto accertato, e cioè sull’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili, quali quelli atti a prospettare l’insussistenza, totale o parziale, del credito azionato dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni contra legem del canone.
1.5. Il principio appena riassunto ha natura generale. Esso non è stato affermato solo nella materia locativa, ma in ogni caso in cui si è trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all’adempimento d’una obbligazione, se non opposto, potesse avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell’obbligazione: ed a tale quesito questa Corte ha costantemente dato risposta affermativa.
Da ultimo, in tal senso, si veda Sez. 1, Sentenza n. 23235 del 14/10/2013, Rv. 628127, secondo cui “il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorchè il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità”.
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Nello stesso esatto senso la giurisprudenza è copiosa: si vedano al riguardo Sez. L, Sentenza n. 14535 del 16/08/2012, Rv. 623363; Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011, Rv.620387; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010, Rv. 613087; Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009, Rv. 609687; Sez. 3, Sentenza n. 18540 del 20/08/2009, Rv. 609389; Sez. L, Sentenza n. 16540 del 19/07/2006, Rv. 591714; Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006, Rv.588630; Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006, Rv. 590320; Sez. 1, Sentenza n. 15178 del 24/11/2000, Rv. 542121; Sez. U, Sentenza n. 11549 del 16/11/1998, Rv. 520742; Sez. L, Sentenza n. 3757 del 20/04/1996, Rv. 497186; Sez. 3, Sentenza n. 3244 del 27/11/1973, Rv.367082; Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 07/07/1969, Rv. 342064, già ricordata; Sez. 3, Sentenza n. 489 del 07/03/1964, Rv. 300629” Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2015, n. 13207.