Come fare per celebrare le nozze tra un cattolico e un non cattolico

In una società sempre più “mista” la disparità di culto nelle coppie è una realtà sempre più ricorrente: se uno dei due è cattolico e vuole che il proprio matrimonio sia Sacramento la Chiesa lo prevede

Se a giungere alle nozze, ci sono un uomo ed una donna, dei quali uno dei due è battezzato cattolico e l’ altro no o, in altro caso si tratti di due nubendi tra i quali uno è cattolico e l’altro non lo è, si applica in Diritto Canonico la disciplina del Matrimonio Misto oppure del Matrimonio in situazione di disparità di Culto.

In tali casi la Chiesa cattolica fa riferimento a quanto disciplinato dallo stesso Codice di Diritto Canonico del 1983, che recepisce quanto ampiamente discusso nel Concilio Ecumenico Vaticano II e struttura così le nuove normative (il precedente codice in vigore sino al 1983 era il Codex del 1917) alla luce delle nuove realtà che coinvolgono i fedeli cattolici, esigenze sorte in nuove configurazioni della società, ove la comunione spirituale tra uomini e donne appartenenti a culti religiosi e culture diverse iniziavano sempre più a diventare bisognose della disciplina normativa.

Già il 31 marzo 1970, il Papa Paolo VI aveva provveduto ad emanare una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio (atto del Pontefice con forza normativa) Matrimonia Mixta che rispondeva all’evidente necessità che sorgeva da un mondo con frontiere sempre più aperte e con possibilità di viaggiare e integrarsi in nuovi contesti geografici e sociali, sempre più forti.

La pratica matrimoniale si svolge per via ordinaria. Il Parroco prima di istruire la pratica dovrà ottenere la licenza dell’Ordinario del Luogo, dopo che la parte contraente cattolica avrà sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa Cattolica. Di questo impedimento deve essere informata la parte non cattolica (cfr. can. 1125), in modo tale che risulti chiaro che questa è consapevole delle promesse e dell’obbligo della parte cattolica.

La parte cattolica deve esibire il certificato di battesimo, il certificato di cresima; certificato di stato libero ecclesiastico, oppure in caso di persone vedove, il certificato di morte del coniuge.

Alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone, scelto laddove si realizzi la possibilità, tra la stretta cerchia familiare, o comunque delle conoscenze, della parte non cattolica stessa. Laddove si tratti di parte battezzata non cattolica è richiesto di presentare anche il certificato di battesimo.

Sarà cura del Parroco, curare le consuete pubblicazioni canoniche della parrocchia del domicilio della parte cattolica.

Il matrimonio misto si celebra con l’osservanza della forma canonica, laddove solo in presenza di gravi difficoltà, l’Ordinario può dispensare dalla suddetta forma.

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Disparità di culto

Per la parte cattolica: viene svolta normalmente l’istruttoria matrimoniale e debbono essere richiesti tutti i consueti documenti. Inoltre: una dichiarazione sottoscritta davanti al Parroco nella quale dichiara di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa Cattolica.

Per la parte non cattolica: non viene svolto il consueto esame dell’istruttoria matrimoniale e vengono richiesti i seguenti documenti:
-una dichiarazione scritta che attesti di non aver mai contratto alcun matrimonio possibilmente rilasciata per iscritto da almeno un testimone che si possa rinvenire nell’ambito della famiglia del contraente non cattolico;
– copia di tutti i documenti civili che il contraente non cattolico deve consegnare all’autorità competente per la pubblicazione civile.
Sarà il Parroco della parte contraente cattolica a dover richiedere, i questo caso, le pubblicazioni civili alla casa comunale in vista del Matrimonio concordatario e a chiedere all’Ordinario la dispensa per la celebrazione del Matrimonio di disparità di culto . Nella richiesta di dispensa il parroco dichiara di avere istruito entrambe le parti sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del Matrimonio ed i suoi elementi: ovvero l’unità e l’indissolubilità (proprietà essenziali del matrimonio Canonico), nonché la naturale apertura degli sposi alla procreazione e l’inclinazione a realizzare il bene della prole, del coniuge (in amorevole comunione) e mantenere la fedeltà coniugale ( Tria Bona o elementi essenziali del Matrimonio Canonico) e mantenere prioritaria la realizzazione del Sacramento di iniziazione cristiana con il Battesimo ed l’educazione nella Chiesa cattolica della prole così come vengono insegnate dalla Chiesa cattolica e che non può essere esclusa. Si dichiara inoltre, che la parte contraente non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e che vi è non solo conoscenza ma anche consapevolezza piena degli effetti che produrranno.

Alla richiesta di dispensa pertanto, saranno allegate la dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica congiuntamente alla dichiarazione di stato libero della parte non cattolica. Il matrimonio celebrato assumerà per la parte cattolica pieno valore sacramentale ma chiaramente, non lo assumerà per la parte non cattolica, che come evidente, non parteciperà all’Eucarestia. Solitamente questo tipo di matrimonio si celebra al di fuori della Messa.