Usucapione di immobili: diventare proprietari senza pagare

Usucapione di immobili: Il Codice Civile prevede che il possesso protratto per vent’anni, in certi casi, comporti l’acquisto di una proprietà immobiliare, ad esempio un terreno o un appartamento

Usucapione immobili. Diventare proprietari con il trascorrere del tempo -Legalink

L’usucapione è, ai sensi dell’art. 1158 c.c. e ss., un modo di acquisto a titolo originario della proprietà avente due necessari requisiti: il possesso della cosa oggetto di usucapione ed il decorso del tempo. Inoltre, il possesso non deve essere stato acquisito né in modo clandestino, né in modo violento.

Per comprovata giurisprudenza per aversi usucapione occorre un possesso, cioè un potere sulla cosa che si manifesti in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà protrattosi, senza soluzione di continuità, per un determinato periodo di tempo. Per i beni immobili il tempo necessario è il ventennio.

Accanto all’elemento oggettivo si configura però anche lo stato soggettivo dell’usucapiente, il quale esercita il potere di fatto sulla cosa , ossia l’animus possidendi.

L’acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile ha quindi per fondamento una  situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e della prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell’utilizzazione della stessa.

Il possesso utile per l’usucapione ordinaria della proprietà consta di un elemento materiale, costituito dall’esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritto, e di un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo.

Sotto il primo profilo si ritiene, a ragione, che la pienezza e l’esclusività del potere di fatto sulla cosa che soddisfano il requisito dell’univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vadano dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento.

In definitiva, l’animus rem sibi habendi seppur non identificabile con il motivo interno del comportamento si risolve nella univocità della manifestazione esterna e deve ritenersi raggiunta la prova del possesso pacifico continuato, ininterrotto ed ultraventennale, animo domini dell’immobile per cui è causa.

In virtù di un consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale poi, l’acquisto della proprietà per usucapione di beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto, caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce nell’utilizzazione di essa.

Ai fini dell’usucapione ordinaria di beni immobili, quindi, è richiesto un possesso continuato, pacifico, pubblico, non interrotto e non equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre vent’anni, cui corrisponda per la stessa durata, la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall’esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.

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Pertanto, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfezione allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione, resa palese a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto, corrispondente al diritto di proprietà, e deve pertanto manifestarsi in un’attività apertamente e inequivocabilmente contrastante con il possesso altrui, onde rivelare, in modo certo ed inequivocabile, l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.

Pertanto, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorchè il comportamento materiale continuo ed ininterrotto attuato sulla res sia accompagnato dall’intenzione, resa palese a tutti, di esercitare sul bene una signoria di fatto, corrispondente al diritto di proprietà, e deve, pertanto, manifestarsi in un’attività, apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, onde rivelare, in modo certo ed inequivocabile, l’intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo.