La legge “Dopo di noi” , L. n. 112/2016, offre una tutela stabile e duratura alle persone con disabilità accertate dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali.
La legge n. 112/2016, entrata in vigore in data 25 giugno 2016 ha inteso disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione nell’interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.
La persona interessata può essere presa in carico già durante l’esistenza in vita dei genitori e può proseguire anche in occasione della morte di questi ultimi. Lo stato di disabilità grave deve essere inteso ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed è accertato con le modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge.
Ecco nel dettaglio le agevolazioni previste dalla normativa vigente
La presente legge è volta inoltre ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645 -ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Secondo quanto statuito, dunque, ogni atto pubblico relativo a diposizioni vincolate nella loro destinazione ad essere utilizzate per poter garantire il benessere del soggetto disabile beneficiario è esente dal pagamento delle imposte e tasse naturalmente connesse all’atto che si va a stipulare.
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Per quanto invece attiene alla stipula di polizze assicurative i cui beneficiari siano soggette con le disabilità sopra descritte, la medesima legge ha previsto la detraibilità delle spese sostenute nel limite di € 730,00.
Da ultimo, la norma prevede che, soggiace al beneficio delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, l’atto pubblico notarile necessario per la creazione di trust, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e la costituzione di fondi speciali anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.