Banca: è obbligata ad avvisare gli eredi del mutuatario se c’è una polizza

Banca: sanzionabile il comportamento della Banca che ometta di notiziare gli eredi del mutuatario sull’esistenza di una polizza sulla vita contratta in occasione della stipula del mutuo

Secondo quanto stabilito dall’ Abf Milano, 11 giugno 2015, n. 4753il comportamento della banca mutuante, beneficiaria di un’assicurazione sulla vita del mutuatario, che alla morte di questo non avvisi dell’esistenza della polizza gli eredi, della stessa ignari, integra un comportamento contrario a buona fede, considerata la specifica professionalità della banca e, conseguentemente, il rigore con cui si debbono valutare i comportamenti della stessa con riguardo all’applicazione dei principi generali ex artt. 1175, 1176, 1375 c.c. […]

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In un mutuo con annessa assicurazione sulla vita del mutuatario, gli eredi del medesimo hanno diritto all’integrale restituzione delle somme da essi pagate nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell’evento assicurato e l’effettiva erogazione dell’indennizzo da parte dell’assicurazione”.

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Sussiste dunque uno specifico obbligo di trasparenza da parte dell’istituto mutuante nel caso in cui si verifichi il decesso del mutuatario, il quale abbia espressamente stipulato una polizza assicurativa sulla vita connessa alla stipula del contratto di mutuo.

Tale tipo di polizza non è obbligatoria, a differenza della polizza sul fabbricato, ed è rimessa alla libera scelta del mutuatario.