Se vinci in Tribunale: Con la sentenza che ti dà ragione puoi immediatamente soddisfare il tuo diritto, chiedendo il pagamento di una somma di denaro o l’esecuzione di un’obbligazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 282 cpc “La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, avendo voluto legislatore prevedere, a differenza del passato, l’immediata esecutività del titolo senza operare alcuna distinzione tra i tipi di sentenze previste dal nostro ordinamento. In virtù di tale previsione la sentenza ti fornisce lo strumento per farti pagare immediatamente, oppure iniziare un’azione esecutiva attraverso un pignoramento, oppure farti consegnare un determinato bene, etc.
Nel tempo la Giurisprudenza e la dottrina hanno dato una propria interpretazione di detta norma, giungendo a due orientamenti:
– il primo ritiene che la sentenza sia tutta – e interamente – provvisoriamente esecutiva, indipendentemente dal tipo di sentenza o di accertamento, considerando tra queste anche quelle che costituiscono, modificano o estinguono rapporti giuridici;
– il secondo, più restrittivo, distingue tra le diverse statuizioni contenute nelle sentenze, ritenendo provvisoriamente esecutive solo le parti che possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Secondo tali interpretazioni, quindi, le sentenze vengono considerate tutte provvisoriamente esecutive, ossia quelle che possono essere comunque eseguite, escludendosi quindi quelle che costituiscono un diritto.
Per esempio, le sentenze che dichiarano sussistente un contratto preliminare di compravendita ex art. 2932 c.c. oppure quelle che costituiscono un diritto di usucapione, etc, non sarebbero eseguibili avendo costituito una nuova realtà. Per l’esecuzione di queste ultime, quindi, vi è la necessità che la sentenza passi in giudicato, che non sia più appellabile.