Normativa emergenziale Covid-19: illegittimità Costituzionale della sospensione della prescrizione.

La sospensione della prescrizione è illegittima: così ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 140 del 2021.

La Corte Costituzionale si era già pronunciata con sentenza n. 278 del 2020 sulla questione di legittimità costituzionale sollevata sul comma 4 dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 ritenendola manifestamente inammissibile.

Con la sentenza in commento la Corte Costituzionale si occupa delle questioni di legittimità sollevate con riferimento al comma 9 dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020:

“…..Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”.

La questione viene affrontata nei termini di seguito esposti.

La norma censurata prescrive che nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimanga sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7 lett.g) dell’art. 83 del D.L. richiamato e comunque non oltre il 30 giugno 2020.
La Corte Costituzionale rileva che nonostante la formulazione letterale della norma sia apparentemente simile a quella del comma 4 in realtà vi si riscontra una radicale differenza.
Infatti il comma 4 basa la sospensione del termine di prescrizione su presupposti definiti nei precedenti commi 1 e 2 e dunque la fattispecie risulta sufficientemente determinata per legge.
Il comma 9 invece fa riferimento al precedente comma 7 lettera g) che rinvia alle “misure organizzative” che possono adottare i capi degli Uffici giudiziari per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali misure possono consistere in una serie di prescrizioni che possono prevedere il rinvio delle udienze al quale si ricollega la sospensione del decorso della prescrizione.

La legge, con riferimento ai presupposti ed alle finalità da perseguire, non delimita se non genericamente tale facoltà.

Alla luce di quanto detto, emerge chiaramente che la normativa speciale e temporanea:

– da un lato introduce una fattispecie processuale (rinvio delle udienze penali per alcuni processi e non per altri sulla base delle linee guida predisposte da ciascun capo dell’ufficio)

– dall’altro ha effetti significativi di natura sostanziale nella misura in cui il comma 9 dell’art. 83 dispone la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato (non oltre il 30 giugno 2020).

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La norma censurata determina un allungamento complessivo del termine entro il quale la fattispecie estintiva della punibilità si realizza sulla base di misure organizzative del dirigente dell’ufficio consistenti in linee guida, che sono provvedimenti privi di natura normativa.

La previsione di tale richiamo se non ne inficia la legittimità come regola processuale, non soddisfa, secondo quanto argomenta la Corte Costituzionale, il canone della sufficiente determinatezza per legge della fattispecie da cui consegue l’effetto sostanziale dell’allungamento della durata del termine di prescrizione.

La norma dunque rinvia ad una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalla misure organizzative di cui sopra, così evidenziando una assoluta mancanza di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.

Pertanto, sotto tali profili, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma censurata.