Il matrimonio canonico perché farlo: attenzione agli effetti civili

Se la necessità degli sposi è giungere al Sacramento cattolico stabilendo una unione valida per il Diritto Canonico é la scelta giusta ma attenzione agli effetti civili

Il matrimonio canonico è una realtà che va approfondita nella sua caratteristica di complessità e nella sua articolazione più completa. Definita come “una comunità di tutta la vita”, manifesta così una delle sue proprietà essenziali per sua natura stessa : l’ Indissolubilità. Questo vuol dire che nel suo essere Sacramento è di per se caratterizzato dall’ impossibilità di essere sciolto da una Autorità. La sua implicazione religiosa è quindi chiara già nel fatto stesso di essere Sacramento. In Italia c’è la possibilità di addivenire al matrimonio Concordatario (vediCosa si intende per matrimonio concordatario e chi può farlo), oppure anche solo canonico. Questa ultima tipologia di unione matrimoniale è un matrimonio Sacramento valido per la Chiesa Cattolica e regolata dalla disciplina, come indica la sua stessa denominazione, del Codice di Diritto Canonico in vigore, emanato nel 1983 in riforma del precedente Codice che era in vigore dal 1917.

Cosa prevede il Diritto canonico

Per sua natura ovviamente trova fondamento direttamente nel Diritto Divino e trova nella Bibbia perciò le sue stesse radici. Come già accennato però, è il diritto positivo che ne formula le Proprietà essenziali (Indissolubilità e Unità) e gli Elementi essenziali ( Tria Bona, ovvero Bene del coniuge, della Prole e Bene della fedeltà coniugale).

Il matrimonio canonico può essere celebrato da soggetti capaci, davanti ad un ministro di culto che benedice le nozze (ma non ne è ministro, in quanto i ministri sono gli sposi stessi), nella forma prescritta alla quale sono tenuti tutti i battezzati cattolici. E’ un’ unione aperta alla futura generazione della prole e allo scambievole amore coniugale ed obbliga vicendevolmente i coniugi alla fedeltà al vincolo. Per i battezzati cattolici assume valore di Sacramento, anche se non è esclusa la possibilità di contrarre matrimonio denominato “misto”, dove una sola parte è battezzata cattolica e l’altra no, a determinate condizioni (vedi approfondimenti sul tema in questo sito).

I requisiti richiesti sono:

La capacità giuridica: consiste dell’età minima per poter contrarre matrimonio ( in particolare 16 per l’ uomo e 14 per la donna, anche se in Italia è indicazione della Conferenza Episcopale di uniformarsi al riferimento della maggiore età disposto dal Diritto Civile).

La capacità naturale: determinata dalle condizioni psichiche e psichiatriche dei futuri sposi.

Il consenso: questo è l’ espressione manifesta della propria volontà, intesa come facoltà intellettiva e volitiva in concorso. Il consenso deve essere libero, consapevole, responsabile e veritiero.

La forma: così come stabilita dalle norme di diritto canonico.

Adempimenti

Per poter celebrare il matrimonio canonico occorre:

  • Frequentare un corso di preparazione al matrimonio
  • Essere in possesso dei Certificati di Battesimo, Confermazione e Stato libero ecclesiastico da consegnare al parroco che istruisce la pratica (non più vecchi di sei mesi, per lo Stato Libero non si ritiene necessario se la Diocesi dei nubendi è la medesima)
  • Procedere con le pubblicazioni ecclesiastiche
  • Nulla osta della Curia rispetto allo “Stato dei documenti”
  • Eventuale nulla osta ecclesiastico per celebrare le nozze presso una chiesa diversa da quella ove è inserito uno dei nubendi (o nulla osta più vidima della curia in caso di diversa diocesi).