Cosa si intende per matrimonio concordatario e chi può farlo

Le regole per celebrare un matrimonio cattolico in chiesa e far si che il matrimonio sia riconosciuto dallo Stato italiano

Per chi sceglie di contrarre matrimonio cattolico, elevandolo pertanto alla dignità di Sacramento, è possibile (qualora chiaramente sia nelle intenzioni dei nubendi) conferire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di culto cattolico. In questo caso si potrà perciò scegliere la formula del matrimonio concordatario, sancita dal Concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929, nella quale lo Stato italiano ha riconosciuto effetti civili al sacramento del matrimonio, regolamentato dal diritto canonico . Tale Concordato,  recepito e precisato con gli Accordi di Villa Madama del 1984, rafforza gli accordi assunti dall’ Autorità ecclesiastica e quella civile, rendendoli esecutivi con la legge di ratifica n. 121/1985.

Gli accordi sopra richiamati hanno una importanza cruciale poiché consentono alle persone che intendono sposarsi con rito cattolico, qualora desiderino anche che gli effetti del matrimonio stesso siano giuridicamente rilevanti nell’ordinamento italiano, possano procedere con un unico rito contestuale.

Il rito con valore concordatario postula che durante la celebrazione del matrimonio religioso si debba:

  1. dare lettura ai nubendi degli articoli del codice civile relativi ai diritti ed obblighi dei coniugi;
  2. produrre due copie dell’ atto di matrimonio redatte in originale;
  3. trascrivere nei registri dello stato civile l’ atto di matrimonio stesso.

E’ importante soffermarsi su questo ultimo adempimento, in difetto del quale, il vincolo matrimoniale sarà valido, ma con la possibilità di avere efficacia solo in ambito religioso (per il Diritto Canonico rimane sempre valido il vincolo che nasce dall’atto di volontà degli sposi, vedi anche “Il matrimonio canonico perché farlo: attenzione agli effetti civili“).

Trascrizione 

La trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile rappresenta il conferimento allo stesso matrimonio di efficacia costitutiva, ma gli effetti civili del matrimonio chiaramente retroagiscono al giorno della celebrazione.

Vi sono tuttavia dei casi specifici espressamente previsti dagli accordi del 1984, che non permettono la trascrivibilità del matrimonio contratto con rito canonico.

La sanabilità di un atto di matrimonio ove la trascrizione non sia stata richiesta all’atto stesso, sarà sempre possibile attraverso una trascrizione tardiva del matrimonio.

Qualora per il vincolo religioso, sia successivamente eccepibile la nullità a causa dell’ esistenza di impedimenti o vizi del consenso, al fine di ottenere efficacia anche sul vincolo civile, occorre proporre la questione al vaglio della Corte d’Appello civile, la quale poste le opportune verifiche, dovrà rendere efficace il provvedimento canonico attraverso una sentenza.

Nessun provvedimento dell’autorità italiana produce comunque ovviamente conseguenze nell’ordinamento canonico, restando salda per quest’ultimo in quel caso l’ Indissolubilità declarata durante il Sacramento. Si tratta infatti di due ordinamenti distinti.

LEGGI ANCHE: il matrimonio civile: cosa è, chi lo celebra e dove puoi organizzarlo

I DOCUMENTI NECESSARI:

  • CERTIFICATO CONTESTUALE DI STATO LIBERO E RESIDENZA (per entrambi gli sposi)
  • CERTIFICATO DI BATTESI, CONFERMAZIONE E STATO LIBERO ECCLESIASTICO (se gli sposi non risiedono nella stessa Diocesi)
  • PUBBLICAZIONI DECORSO IL TERMINE, SIA CIVILI CHE CANONICHE
  • NULLA OSTA CURIA
  • EVENTUALE NULLA OSTA PER CELEBRARE IN DIVERSA DIOCESI (o Parrocchia).