Vaccino Covid: Responsabilità per somministrazione e morte o lesioni da Covid-19

Vaccino: Responsabilità per morte o lesioni causate dal Covid-19 o conseguenti alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19: chi risponde?

Nel corso dell’attuale pandemia sia i cittadini che gli operatori sanitari si domandano quali siano le responsabilità dei sanitari alla luce del Decreto Legge n. 44 del 2021 in tema di Covid-19 in genere e di somministrazione del vaccino contro il Covid-19.

L’art. 3 Decreto Legge 44/2021

Norma di riferimento è il Decreto Legge del 1°aprile 2021 n. 44 recante “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e concorsi pubblici” (L.28.05.21 n. 76) che, all’art. 3 ha introdotto la seguente disposizione: “per i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’art.1 comma 457, della Legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari (pubblicate nel sito istituzionale) del ministero della salute e relative alle attività di vaccinazione.

 

Art. 3-bis Decreto Legge 44/2021

La medesima legge, ha introdotto anche il seguente art. 3-bis: “1.Durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2.Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”

Tali norme, come precisato dall’ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione nella relazione n.35 pubblicata il 21 giugno 2021, sono chiaramente più favorevoli dell’art. 590 sexies c.p. e possono avere applicazione retroattiva anche rispetto a fatti-reato commessi nel periodo emergenziale antecedente l’entrata in vigore del D.L. 44/21, quindi per il periodo emergenziale dal 31 gennaio 2020 fino alla durata dell’emergenza.

Le nuove “norme scudo” per il personale sanitario

Si tratta con tutta evidenza di “norme scudo” la cui emanazione è stata ritenuta necessaria a fronte dell’inasprimento del dibattito sulla responsabilità del personale sanitario, acuitosi in conseguenza dell’epidemia da Covid-19, e della ritenuta insufficienza della tutela contenuta nell’art. 590 sexies c.p.

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In particolare, l’articolo 3 costituisce una “esimente ad hoc” di totale esonero penale la cui emanazione è stata necessitata dall’urgenza mirante a “rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione” nel timore che i sanitari, al fine di tutelare sé stessi dalle possibili conseguenze della somministrazione, si astenessero dal somministrare il vaccino, come rappresentato nella relazione illustrativa al D.L 44/21. Diversamente dall’art. 3, l’art. 3-bis, costituisce un’ipotesi di contenimento della responsabilità penale, in quanto circoscritta alle sole ipotesi di colpa grave.