Trattamento fiscale delle indennità del Giudice di Pace

Trattamento fiscale: le indennità corrisposte ai magistrati onorari rientrano tra i redditi da lavoro autonomo.

trattamento fiscale

L’art. 26 D.lgs. 116/2017 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” ha modificato tra l’altro gli artt. 50, comma 1, lett. f e 53 co. 2 del d.P. R. 917/1986 (TUIR). Ha eliminato le indennità corrisposte ai Giudici di Pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In virtù della predetta modifica rientrano pertanto in quelli da lavoro autonomo.
Tale previsione troverà applicazione nei confronti dei magistrati onorari in servizio alla data del 15.08.2017 solo a decorrere dal 2021 ossia dal quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.
Riepilogando:
– per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15.08.2017 il compenso costituisce reddito da lavoro autonomo;
– per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano invece ad applicarsi le disposizioni ante riforma sino alla scadenza dei quattro anni successivi a tale data (dal 16 agosto 2021).

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Il Giudice di Pace può fruire del regime forfettario previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2020?

Sulla base di quanto sopra esposto ed alla luce della risposta all’interpello n. 202 del 2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate si può concludere che ai magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 non può applicarsi il regime forfettario.
Infatti a tali magistrati si applicano le disposizioni precedenti sino al 16.08.2021 e dunque incorrono nella causa ostativa prevista dalla Legge di bilancio per il 2020 (soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 Euro).