Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale: quali sono i requisiti

Presupposti e requisiti per richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato scegliendo il difensore di fiducia iscritto negli appositi elenchi.

G.U. n.117 del 17.05.1924 – Legalink

Il patrocinio a spese dello Stato previsto dal d.P.R. 115/2002 il Testo Unico sulle spese di giustizia viene ancora oggi erroneamente definito “Gratuito Patrocinio”. In realtà il “Gratuito Patrocinio” era previsto dal R.D. n. 1923 del 1923 (abrogato con L. 134/2001, abrogazione poi confermata dal DPR 115/2002), il quale all’art. 1 prevedeva “ Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”. Oggi non si può definire Gratuito patrocinio proprio in quanto è lo Stato ad accollarsi le spese legali dei soggetti ammessi prevedendo la liquidazione di un compenso in favore dell’avvocato.

Nel processo penale, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Così è previsto dall’ art. 74 del D.P.R. 115/2012.

Nel medesimo D.P.R. sono poi previsti i presupposti ed i requisiti perché si possa richiedere il Patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile:
– nella fase dell’esecuzione;
– nel processo di revisione, di revocazione e opposizione di terzo;
– nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione ed in quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

Si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell’arresto eseguito in conformità del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva. Nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

Limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68 (G.U. n. 24 del 30.01.2021). I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni. L’adeguamento avviene in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente. Il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce l’adeguamento. In caso di convivenza dell’istante con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Casi particolari: Esclusioni

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
– nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
– se il richiedente è assistito da più di un difensore tranne nei casi di procedimenti relativi a contravvenzioni;
– per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modificato dalla L. 125/2008).

Ammissione in deroga ai limiti di reddito. Casistica.

La persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale ha diritto di essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa. Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Si applica in tali casi l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto :
– di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
– e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Come si presenta.

L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità.

La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

– la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
– le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
– una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;;
– la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76 del medesimo D.P.R.;
– l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

In caso di redditi prodotti all’estero, il cittadino di stati non appartenenti all’Unione Europea, correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. L’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere integrata, se richiesto dal Giudice procedente (o dal Consiglio dell’Ordine competente) con i documenti necessari ad attestare la veridicità delle dichiarazioni in essa indicate.

Dove si presenta l’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

L’istanza si presenta presso l’Ufficio del magistrato dinanzi al quale pende il processo. Nel caso in cui l’istante risulti detenuto la domanda può essere presentata al Direttore dell’istituto carcerario. Questi la trasmetterà al magistrato che procede. Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria. L’Ufficiale la trasmetterà al magistrato che procede.

L’istante può scegliere un difensore di fiducia?

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.  Tali elenchi sono istituiti presso i Consigli dell’Ordine del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

Nel caso in cui proceda la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di Corte di Appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di Corte di Appello di cui sopra.

Cosa si può fare se la domanda viene rigettata?

Il soggetto interessato può presentare ricorso avverso il provvedimento di rigetto al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello. Il termine per la proposizione del ricorso è di venti giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Il ricorso viene notificato all’Agenzia delle Entrate.

L’ordinanza che decide il ricorso deve essere notificata entro dieci giorni all’interessato ed all’Agenzia delle Entrate. Entro i venti giorni successivi può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.